Con Risoluzioni n 63 le entrate istituiscono il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del fondo perduto per le PIVA con ricavi e compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro
Con Risoluzioni n 64 le entrate istituiscono il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus sanificazioni e acquisto dispositivi
Con Risoluzioni n 65 le entrate istituiscono il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus tessile e moda
Con Risoluzioni n 67 le entrate istituiscono il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus attività teatrali e spettacoli dal vivo
Con Risoluzioni n 66 invece le entrate sopprimono il codice tributo 6943, denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni"
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L’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 30-bis.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi di cui trattasi.
In proposito, il punto 4.4 del provvedimento prevede che i contributi stessi su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate
I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, con Risoluzioni n 63 sono istituiti i seguenti codici tributo:
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L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento:
Il credito d'imposta spetta ai soggetti indicati, nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 4 novembre 2021;
b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
d) il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
e) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, in assenza di successiva rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, con Risoluzioni n 64 è istituito il seguente codice tributo:
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L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), alle condizioni e nei termini ivi previsti.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente;
b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;
c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
d) il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
e) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
l credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 334506 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 64,2944 per cento, riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 64,2944 per cento, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, con Risoluzioni n 65 è istituito il seguente codice tributo:
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Con Risoluzioni n 67 le entrate istituiscono il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus attività teatrali e spettacoli dal vivo
L’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019, alle condizioni e nei termini ivi previsti.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo;
b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 90 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;
c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 36-bis, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
d) il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
e) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 334497 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 4,1881 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 4,1881 per cento, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
Con risoluzione n. 46/E del 12 luglio 2021 è stato istituito il codice tributo 6943, denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in oggetto.
Al riguardo, tenuto conto che il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede, tra l’altro, che “il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021”, con Risoluzioni n 66 si dispone la soppressione del predetto codice tributo 6943 a decorrere dal 1° dicembre 2021.
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