Con risposte a faq dei contribuenti le Entrate chiariscono i dubbi in merito alla applicazione del visto di conformità e dell'asseverazione obbligatori per i bonus edilizi anche alla luce della entrata i vigore dal 12 novembre del Decreto Anti Frodi. Vediamo a quali domande ha risposto l'Agenzia delle Entrate e come devono comportarsi i professionisti chiamati a rilasciare visti e asseverazioni.
Inoltre, giovedì 25 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software di compilazione e di controllo per le comunicazioni, in base alle novità e ai chiarimenti forniti.
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ATTENZIONE in data 29.11 le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 16/E con ulteriori chiarimenti sui nuovi obblighi relativi a visto di conformità e asseverazione per superbonus e altri bonus edilizi.
Leggi Visto e asseverazione bonus edilizi: sintesi delle novità nella Circolare delle Entrate
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Con domanda posta alle Entrate si chiedeva quanto segue: "Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?"
Le Entrate replicano che si è possibile in quanto il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica.
Inoltre ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».
In merito ai bonus diversi dal superbonus si chiede quanto segue: "L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?"
Le Entrate ricordano che l’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta.
Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.
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Leggi anche Visto e asseverazione: obbligatori solo per bonus edilizi ceduti e comunicati post 12.11 con un altro importante chiarimento delle Entrate
In merito al superbonus si chiede "Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?
Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.
I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?
Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.