Il Collegio sindacale nell’ambito della vigilanza sull’ adeguatezza dell’assetto organizzativo, presta particolare attenzione al sistema di controllo interno (SCI) [1] , quando adottato, in conformità a quanto previsto nella Norma 3.6. delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 1° gennaio 2021.
Il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 365 definisce il sistema SCI [2] come il “ processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione o da altro personale dell’impresa, al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza dell’attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ”. Ciò prefigura una sorta di responsabilità che deve essere opportunamente commisurata anche alla gestione degli aspetti e dei processi derivanti dall’obbligo prescritto dall’art. 2086 c.c., che interessa tutte le società proporzionalmente alla propria dimensione.
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[1] Al riguardo si veda Peta M., “Revisione e carenza di controllo interno: gli strumenti di alert e la segnalazione della crisi d’impresa”, Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 26/04/2021, https://www.larevisionelegale.it/2021/04/26/revisione-e-carenza-di-controllo-interno-gli-strumenti-di-alert-e-la-segnalazione-della-crisi-dimpresa/
[2] Il D.Lgs n. 58/1998 (TUF) introduce l’espressione “Sistema di Controllo Interno”. il quadro normativo nazionale si completa con i riferimenti a: Codice di Autodisciplina per le Società Quotate (codice Preda, 1999; D.Lgs n. 231/2011 e successive integrazioni “responsabilità amministrativa della Società; D.Lgs n. 262/2005 “tutela del Risparmio”; Principi di Revisione ISA Italia; Norme e linee Guida emanate da CNDCEC e IFAC.
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Il sistema dei controlli interni, come sopra definito, comporta una netta distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi della società. Nello specifico:
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In conformità alla Norma di comportamento 3.6 [1] , il Collegio sindacale procede all’esame del sistema di controllo interno per verificare, tenuto conto della dimensione e della complessità della società, la sua rispondenza ai seguenti obiettivi:
Il sistema di controllo interno della società e la sua applicazione viene riscontrato e verificato nel colloquio con il soggetto preposto dalla società (del quale il verbale riporterà i riferimenti).
Sotto il profilo più operativo, il Collegio sindacale esamina la documentazione aziendale del tipo:
Alla luce delle informazioni acquisite attraverso lo scambio di informazioni con l’organo di amministrazione, con i responsabili delle diverse funzioni e con il soggetto incaricato della revisione legale, il verbale del collegio sindacale si conclude con un giudizio su:
Nel caso di giudizio negativo il Collegio sindacale deve richiedere all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si rappresentano i dettagli di un foglio di lavoro “tipo”, con riferimento alla valutazione d’adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno, redatto utilizzando le funzionalità del programma Revisal:
Il verbale tipo sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto amministrativo e contabile, elaborato a seguito dell’attività di “check list”, potrebbe essere come questo (scarica il modello). |
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[1] Cfr. Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 1° gennaio 2021