È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della transizione ecologica (MITE) riguardante le misure per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina.
Il contributo arriva a 5.000 euro per i negozianti in possesso dei requisiti. Vediamo chi può beneficiarne e i requisiti per ottenerlo.
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Il contributo economico a fondo perduto per i prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, i quali:
In merito alla tipologia di esercizi commerciali ricordiamo la suddivisione prevista all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs 114/1998:
Esercizi di vicinato | aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti |
Medie strutture di vendita | aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti |
Grandi strutture di vendita | aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture |
Il decreto prevede espressamente la possibilità per l’esercente di promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale.
Il contributo economico a fondo perduto previsto per gli anni 2020 e 2021 è:
Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali:
Il decreto del MITE chiarisce che non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti. L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente:
Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.
Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto, in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini:
La domanda deve avere queste caratteristiche:
Deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES |
Deve riportare: a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) la finalità della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili; c) l'ammontare del contributo economico richiesto; d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»; e) la dichiarazione sull'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del D.Lgs 152/2006, nonché che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. |
Deve essere corredata, a pena di esclusione: a) dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; b) del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta; c) attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute. |
Il contributo è riconosciuto da parte Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, il MITE comunica il riconoscimento/diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.
Come anticipato, la durata dell'attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai 3 anni. Pertanto, ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto i beneficiari presentano al Ministero della transizione ecologica:
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it.
Nel decreto viene chiarito che il contributo economico è revocato:
nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti previsti |
nel caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni |
Il contributo economico indebitamente fruito deve essere restituito mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Il MITE può disporre controlli e verifiche sugli interventi finanziati e oggetto della presente agevolazione.