Nel corso dell'anno è normale sostenere spese anche per i familiari, come i genitori che pagano le spese scolastiche per i figli o il coniuge che passa in farmacia per comprare medicinali, ma in questi casi cambia qualcosa ai fini delle dichiarazioni dei redditi? E se anzichè per un figlio a carico, la spesa viene sostenuta per una persona legata al contribuente da un'unione civile? Facciamo il punto di chi sono i familiari a carico, e quali spese sostenute per loro sono detraibili in questo articolo.
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Ai fini delle dichiarazioni dei redditi, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 7 del 2021, i familiari a carico sono:
Esiste inoltre anche un requisito reddituale da soddisfare: i familiari in questione si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione va prestata al fatto che a partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2020, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.
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Per quanto riguarda le unioni civili e le convivenze di fatto bisogna distinguere le due casistiche.
La cd Legge Cirinnà (L 76/2016) equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20). In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa
Attenzione va invece prestata al fatto che per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la l. n. 76 del 2016 non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.
Individuati ora i familiari a carico, passiamo ora alla detraibiltà nella dichiarazione dei redditi, delle spese sostenute nel loro interesse.
Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR (DPR 917/86) stabilisce, che per gli oneri indicati
la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.
Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio:
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Spese sanitarie | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Spese sanitarie per patologie esenti | Nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta |
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Interessi passivi | Nell’interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo) |
Interessi passivi
| Nell’interesse proprio |
Spese istruzione | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Spese funebri | Nell’interesse proprio, a prescindere dal soggetto a cui sono riferite |
Spese per addetti alla assistenza personale | Nell’interesse proprio o di familiari anche non a carico |
Spese per attività sportive per ragazzi | Nell’interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni |
Spese per intermediazione immobiliare | Nell’interesse proprio |
Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici | Nell’interesse proprio |
Contributi per riscatto laurea | Nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico |
Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido | Nell’interesse dei figli fiscalmente a carico |
Assicurazioni | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai Partiti politici | Nell’interesse proprio |
Assicurazione per rischio di eventi calamitosi | Nell’interesse proprio |
Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Spese per canoni di leasing | Nell’interesse proprio |
Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde | Nell’interesse proprio |
Riscatto periodi non coperti da contribuzione
| Assicurato, suoi superstiti o suoi parenti ed affini entro il secondo grado |
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica | Nell’interesse proprio |
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati | Nell’interesse proprio |
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie | Nell’interesse proprio |
Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B | Nell’interesse proprio |
Credito d’imposta Bonus vacanze | Nell’interesse proprio o dei propri familiari |