Il regime del margine costituisce un metodo alternativo e facoltativo di applicazione dell’iva volto ad evitare fenomeni di duplicazione dell’imposta nel commercio di beni usati.
La creazione di mercati secondari di sbocco che facilitano l’utilizzo dei beni usati oggi è molto attuale. Nelle grandi città, ma non solo, stanno fiorendo vere e proprie catene che commerciano vestiti usati. Ma la moda non è l'unico settore cui si applica il regime del margine, pensiamo ai telefonini, agli indumenti e loro accessori, ai mezzi agricoli e da lavoro in genere, alle auto usate, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione.
D’altro canto anche il cambiamento culturale orientato al riciclo dei materiali e dei prodotti ci spinge a ripensare “in usi alternativi” i beni che solitamente acquistiamo per “gli usi tradizionali”.
Parliamo dunque di regimi fiscali speciali per la compravendita dei beni usati e, in particolare del sistema IVA del margine di cui agli articoli 36 e seguenti del D.L. n. 41/1995 (convertito in Legge n. 85/1995). In particolare approfondiremo tra i sistemi di calcolo possibili, il metodo globale.
I soggetti potenzialmente interessati alla disciplina in esame, sono tutti coloro che effettuano cessioni di beni usati ossia già utilizzati da altri soggetti ma suscettibili di reimpiego nello stato originale o previa riparazione.
I beni commercializzati possono riguardare:
a) veicoli usati;
b) parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche;
c) francobolli, monete ed altri oggetti da collezione;
d) confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori;
e) beni, anche di generi diversi, acquistati per masse o a peso e con prezzo indistinto;
f) libri di antiquariato;
g) qualsiasi bene di costo inferiore a 516,46 Euro.
Requisito essenziale per essere assoggettati alla disciplina del margine è che i beni ceduti devono essere stati già tassati, cioè devono essere già stati assoggettati definitivamente ad imposizione in un passaggio economico precedente a quello in cui si applica il regime speciale.
Nella maggior parte dei casi tale requisito, si verifica perché detti beni provengono da privati. Si considerano, tuttavia acquistati da privati anche i seguenti beni:
– quelli per i quali il cedente non ha potuto detrarre, ovvero ha potuto detrarre solo in parte, l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione (ad. esempio, il caso in cui il rivenditore acquista l’autovettura da un libero professionista il quale non ha potuto o ha potuto solo in parte operare la detrazione);
– quelli ceduti da soggetto passivo comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato;
– quelli ceduti da soggetto passivo d’imposta che ha assoggettato l’operazione al medesimo regime del margine.
Il regime del margine ha quindi, come obiettivo quello di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione.
Pertanto, è soggetta ad Iva solo la differenza (margine tra corrispettivo di vendita e prezzo di acquisto del bene e dei servizi accessori (inclusa Iva).
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ti potrebbe interessare la Circolare del Giorno dedicata al Regime del Margine La circolare fa parte dell'abbonamento Circolare del Giorno
Il regime in esame si articola su tre diversi sistemi di calcolo :
1) «analitico» per ciascuna operazione che abbia dato luogo ad un risultato positivo. Le operazioni con margine negativo vengono ignorate, e si devono pertanto dichiarare i margini lordi delle operazioni chiuse con esito positivo, senza «quadratura» per la mancata considerazione di quelle in perdita (articoli 36, comma 1, e 38, comma 2);
2) «globale» o per masse, in cui le operazioni negative compensano quelle positive (articoli 36, comma 6, e 38, comma 4);
3) «forfettario» (articoli 36, comma 5, e 38, comma 3). I margini forfetari si applicano nelle situazioni in cui non sia disponibile una documentazione di acquisto e nel commercio ambulante, in ogni caso;
Con tale sistema la differenza o margine, è calcolata non per ciascuna operazione, ma in base all’importo globale degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale. In particolare:
– si ha “imposta dovuta” sempreché la differenza tra la “massa” delle vendite (con segno + positivo) e degli acquisti maggiorati di eventuali costi di riparazione e spese accessorie (con segno − negativo), sia positiva;
– se l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l’eccedenza degli acquisti può essere computata in detrazione nel periodo successivo.
Esempio: Ipotizziamo che un soggetto abbia realizzato acquisti e vendite di beni usati nell’esercizio dell’impresa. Calcoliamo i margini, l’imponibile e l’IVA da versare, data la frequenza mensile.
Acquisti | Vendite | Diff. | Margine | Imponibile | Iva (22%) | |
genn. | 84.000 | 64.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,0 |
febb. | 88.000 | 158.000 | 70.000 | 50.000 | 40.984 | 9016,4 |
marzo | 122.000 | 126.000 | 4.000 | 4.000 | 3.279 | 721,3 |
aprile | 57.000 | 95.000 | 38.000 | 38.000 | 31.148 | 6852,5 |
magg. | 63.000 | 92.000 | 29.000 | 29.000 | 23.770 | 5229,5 |
giug. | 61.000 | 109.000 | 48.000 | 48.000 | 39.344 | 8655,7 |
luglio | 106.000 | 57.000 | -49.000 | -49.000 | 0 | 0,0 |
ag. | 5.000 | 70.000 | 65.000 | 16.000 | 13.115 | 2885,2 |
sett. | 69.000 | 91.000 | 22.000 | 22.000 | 18.033 | 3967,2 |
ott. | 134.000 | 104.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,0 |
nov. | 43.000 | 118.000 | 75.000 | 45.000 | 36.885 | 8114,8 |
dic. | 89.000 | 149.000 | 60.000 | 60.000 | 49.180 | 10819,7 |
Totali | 921.000 | 1.233.000 | 56262,3 |
Nota: l’imponibile si ottiene mediante scorporo del margine, qualora positivo.
(Formula = margine/ 1,22)
Gli adempimenti sono differenti a seconda che si tratti di :
1. soggetti che esercitano esclusivamente il commercio di beni usati;
2. soggetti che svolgono anche altre attività.
I soggetti che esercitano esclusivamente il commercio di beni usati hanno l’obbligo di tenere due appositi registri:
– delle cessioni, ove indicare la data della cessione, natura, qualità e quantità dei beni ceduti, i corrispettivi lordi e distinti per aliquota;
– degli acquisti dei beni poi ceduti e assoggettati al metodo globale, ove indicare data dell’acquisto, natura, qualità e quantità dei beni acquistati e prezzo pagato, al lordo dell’eventuale imposta.
Se si tratta di soggetto obbligato all’emissione della fattura, la stessa deve indicare il corrispettivo al lordo dell’imposta, senza scorporo e con l’annotazione che si tratta di operazione soggetta al regime speciale ex art. 36 e successivi (art. 38 D.L. 41/1995).
La registrazione dell’acquisto deve essere eseguita entro quindici giorni o comunque entro la data di rivendita, per la quale vale solo il differimento di un giorno ai fini dell’annotazione (articolo 24, legge IVA).
I soggetti che oltre ai beni usati, effettuano cessioni di beni nuovi dovranno continuare a tenere i normali registri Iva per queste ultime operazioni, oltre il registro dei corrispettivi, ove è annotato, distinto per aliquota, il margine delle operazioni effettuate in ciascun periodo d’imposta, determinato sulla base del registro di carico e scarico dei beni usati.
Si segnala anzitutto la presenza del prospetto B in appendice alle istruzioni del modello IVA , che rileva per la determinazione dei dati da indicare nei quadri di cui si compone la dichiarazione da parte dei contribuenti che hanno effettuato cessioni rientranti nel regime speciale dei beni usati.
Tale prospetto deve essere compilato preliminarmente ed esibito su richiesta dell’ufficio finanziario competente.
Il prospetto B è utilizzato sia per la corretta determinazione del volume d’affari, in quanto sono date indicazioni di raccordo per la ripartizione dei dati nel quadro VE, sia per l’indicazione dell’eventuale margine negativo da riportare in compensazione nell’anno successivo.
Il volume d’affari tiene conto dell’ammontare imponibile di tutte le operazioni registrate per l’anno ed è costituito dall’ ammontare dei corrispettivi al netto dell’imposta relativa al margine.
Esempio: si ipotizzi che un soggetto ha realizzato, in un anno solare, corrispettivi per 800.000,00, per cessioni con aliquota del 22%. La determinazione del volume d’affari sarà:
Corrispettivi annui | 800.000 |
Costi di acquisto totali | 200.000 |
Spese accessorie e di riparazione | 100.000 |
Margine | 500.000 |
Iva sul margine (500.000/122x100x22%) | 90.163,93 |
Corrispettivi meno Iva sul margine | 409836,07 |
Volume d’affari (800.000-90.163,93) | 709.836,07 |
Nota: alle operazioni in oggetto si applicano le aliquote normali in relazione alle singole tipologie di beni.