Spesso nella pratica fiscale ci si chiede se e quali debiti tributari siano oggetto di deducibilità anche ai fini fiscali. La risposta è tutt’altro che univoca e dipende dalla tipologia di imposta o tassa e dal motivo del pagamento (se per versamento spontaneo o in base ad atto impositivo). Con il presente articolo si riepilogano le regole in merito.
Innanzi tutto il criterio di imputazione da seguire è quello della cassa così come previsto nell’art. 99 Tuir secondo cui “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, non sono ammesse in deduzione.. mentre le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
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Come si ricava indirettamente dalla norma, l’Iva indetraibile è normalmente imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce e sempre che ne sia stato effettuato il pagamento.
Esempio: acquisto e gestione di autovettura da concedere in uso promiscuo al dipendente con inserimento del fringe benefit in busta paga. In questo caso l’IVA indetraibile per l’azienda è deducibile fiscalmente in quanto onere sopportato dalla società.
Interessi passivi per Iva trimestrale – le imprese che optano per il versamento dell’IVA trimestrale, devono versare una maggiorazione del 1% a titolo di interessi. Tali interessi non sono deducibili per espressa disposizione legislativa (art. 66 comma 11 DL 331/93).
Ravvedimento operoso– la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF.
È normalmente deducibile ai sensi dell’art. 99 Tuir, sia ai fini IRES/IRPEF che ai fini IRAP. La spesa di registrazione di un contratto di locazione sostenuta in un’unica soluzione, è deducibile interamente nell’esercizio del pagamento. In taluni casi la spesa è da capitalizzare quando ha valenza pluriennale (es. acquisto di azienda), oppure viene imputata come onere accessorio al costo cui si riferisce (es. acquisto di terreno edificabile o fabbricato strumentale da privato).
Ravvedimento operoso– la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.
La deducibilità è possibile per l’Imu effettivamente pagata sui beni strumentali delle imprese e lavoratori autonomi. Si precisa al proposito che l’Imu per l’immobile in leasing è pagata dal conduttore. La deducibilità è parziale:
Per quanto riguarda la strumentalità degli immobili occorre distinguere:
L’IMU è indeducibile ai fini IRAP.
L’IMU è indeducibile per gli immobili merce o patrimonio e anche per gli immobili con utilizzo promiscuo (circ.10/E/2014)
Ravvedimento operoso- la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.
L’IRAP è generalmente indeducibile dalle imposte sui redditi, a parte le seguenti eccezioni:
Si precisa che la somma delle deduzioni non può eccedere il minore tra l’imposta pagata nell’esercizio e quella dovuta per l’esercizio stesso.
Ravvedimento operoso- vale quanto sopra.