Speciale Pubblicato il 31/10/2021

Tempo di lettura: 7 minuti

Adempimenti correlati al Superbonus 110% e alla relativa cessione del credito

di Graziadei Avv. Giuseppe , Dott. Roberto Bianchi

Il ruolo del Contraente Generale e i riflessi Iva nei rapporti con il Committente per il riaddebito dei costi sostenuti per suo conto



Con riferimento alla possibilità che un unico soggetto si assuma il ruolo di Contraente Generale al fine di coordinare anche l’erogazione dei servizi di progettazione correlati alle opere per le quali si andrà a fruire del cosiddetto Superbonus, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 254 del 15/4/2021, ha chiarito che la qualità di unico referente nei confronti del Committente dei lavori “che si impegna a realizzare l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell'opera commissionata” (figura prevista dal "Codice dei contratti pubblici"), può essere utilizzata nei rapporti privatistici che intercorrono tra il Committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o professionisti.

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I chiarimenti dell'Agenzia sul ruolo del Contraente Generale

In particolare, da tale documento di prassi è possibile concludere che l’assunzione del ruolo di Contraente Generale non preclude la fruibilità del beneficio fiscale cosiddetto Superbonus (previsto dall’art.119 del D.L. 34/2020), purché:

Orbene, chiariti questi aspetti, l’assunzione del ruolo di Contraente Generale, ove inquadrato nell’alveo del mandato senza rappresentanza, comporterà che:

I chiarimenti resi dall’A.d.E. con le risposte 254 e 261 del 2021 risultano importanti perché fanno chiarezza sulla natura dell’attività svolta dal professionista, ritenuta dall’A.d.E. una prestazione autonoma non collegata ad altra prestazione principale, ciò in considerazione delle norme applicabili in funzione della prestazione resa nell’interesse del Committente. 

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Riflessi disciplina Iva nei rapporti tra Contraente Generale e Committente

Nel caso di mandato senza rappresentanza la legge IVA  prevede che i servizi resi o ricevuti dal mandatario siano considerati prestazione di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario (art. 3 comma terzo ultimo periodo), conseguentemente l’addebito del costo seguirà la disciplina dell’operazione sottostante alla quale si riferisce - sia per oggetto, che territorialità - integrando un’operazione imponibile avente natura: non imponibile, esente o non soggetta, speculare all’operazione sottostante, con conseguente applicazione della medesima aliquota IVA in caso di imponibilità (Risoluzioni n. 6 del 11/02/1998, n. 146 del 27/09/1999 e n. 170 del 27/12/1999). 

La legge IVA prevede, tuttavia, che le spese aventi natura accessoria a un rapporto principale di cessione beni o prestazione di servizi, seguono la disciplina prevista per l’operazione principale (art. 12 co. 2), sommandosi a quest’ultima e scontando la medesima aliquota d’imposta. 

In tale contesto, poi, il ruolo del Contraente Generale/mandatario senza rappresentanza presenta specifiche potenzialità di rischio nel caso in cui la “collaborazione” dei professionisti con il Contraente Generale, nonostante il conferimento dell’incarico ai professionisti venga reso dal Committente, possa dare adito a una riqualificazione in sede di controllo dell’A.d.E. - a causa della modalità di scelta dei professionisti, o a causa della loro “direzione” e organizzazione del lavoro da parte del Contraente Generale - tale da permettere di sussumere la prestazione in un diverso alveo collaborativo, cioè:

Si ritiene, quindi, preferibile che la collaborazione imprenditoriale e professionale venga strutturata ricorrendo allo schema giuridico del mandato con rappresentanza, in virtù del quale, le fatture emesse dal professionista nei confronti del Committente, andranno distinte, nei rapporti con il mandatario, solamente in funzione della natura dell’anticipazione (Risoluzioni n. 360393 del 16/1/1978 e n. 427019 del 12 marzo 1987 e Risposta n. 275 del 18/7/2019), potendosi verificare i seguenti casi:

Passando ad analizzare l’operazione di cessione del credito, occorre considerare che l’A.d.E. (Risoluzione 278/E del 04/07/2008), ha precisato che ai fini delle imposte indirette la stessa potrà integrare:

In conclusione, a seconda del tipo di mandato instaurato tra le parti - con o senza rappresentanza - potremo distinguere i seguenti casi:

  1. ove le fatture dei professionisti vengano emesse nei confronti del Contraente Generale, quest’ultimo, che ne assumerà l’obbligo di pagamento in qualità di mandatario senza rappresentanza - alla luce delle risposte dell’A.d.E. n. 254 e 261 del 2021 -  rifatturerà le medesime prestazioni al Committente (con analoga descrizione e applicazione dell’aliquota IVA, senza maggiorazione);
  2. ove le fatture dei professionisti vengano emesse nei confronti del Committente, il ruolo di Contraente Generale verrà ricondotto a quello di mandatario con rappresentanza, permettendo di chiedere il rimborso delle somme anticipate nell’interesse del Committente (senza maggiorazione) in esclusione da IVA ex art. 15 co.1 n. 3) della legge IVA;
  3. nel caso il Contraente Generale ceda il proprio credito, l’operazione risulterà esclusa dal campo applicativo dell’IVA ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lett. a) della legge IVA.

La cessione del credito (come lo sconto in fattura) comporterà, infine, l’inoltro della comunicazione all’A.d.E. da espletare a mezzo dello specifico software “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

Articolo a cura di Giuseppe Graziadei e Roberto Bianchi



TAG: Ristrutturazioni Edilizie 2023 Superbonus 110%