Il personal trainer è quella figura che opera nel campo delle scienze motorie e del settore dedicato allo sviluppo del benessere psico-fisico della persona attraverso un’organizzazione di tipo professionale.
Le palestre organizzano la loro attività in forma d’impresa ma il singolo istruttore di sala può decidere di attrezzare piccoli studi professionali dedicati a seguire un numero ridotto di persone. Il vantaggio per la clientela consiste nella possibilità di ricevere maggiore accortezza nell’erogazione dei servizi.
In tal caso si può stabilire che il personal trainer svolga la funzione di lavoratore autonomo.
Egli infatti vende lezioni private e in generale consulenza attraverso varie tipologie di pareri professionali. L’aspetto dell’ufficio può anche assumere le sembianze di una palestra in miniatura tuttavia, a prescindere dal loro valore, i beni strumentali di cui il professionista si avvale all’interno dello studio non costituiscono che un fattore produttivo secondario rispetto all’importanza di quello apportato dalla propria personale prestazione.
Il contratto che si pone in essere è strettamente legato alla fiducia che gli viene accordata dal cliente e integra la fattispecie di un rapporto “intuitu personae”. Il cliente paga, eventualmente anche in misura maggiore rispetto al ticket della palestra, ma domanda in cambio consigli che presuppongono l’opera intellettuale del professionista. La prestazione viene fornita prevalentemente con apporto di lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione (Cfr. art. 2222 C.C.).
Si può quindi ritenere, pertanto, che il personal trainer non è mai in quanto tale imprenditore (Cfr. art. 2238 C.C.) e le disposizioni in tema di impresa andranno applicate solamente se l’esercizio di questa professione dovesse divenire elemento di un’attività organizzata in tale forma.
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I professionisti iscritti agli albi sono in linea di principio tenuti a stipulare una polizza assicurativa da responsabilità civile per gli eventuali danni provocati dall’attività professionale, devono per giunta rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. Tutto ciò è disposto dal regolamento sulla riforma delle professioni (Cfr. L. 17/12/2012, n.221, art. 5).
Il decreto legge del 18/10/2012, così come convertito dalla legge 17/12/2012 ha poi introdotto l’obbligo da parte di tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato di comunicare la propria PEC (indirizzo di posta elettronica certificata) ai rispettivi Ordini e Collegi. Si può però concludere che per il personal trainer tali obblighi non sussistono. Infatti, attualmente svolgere l’attività di personal trainer non comporta iscrizioni a particolari albi e pertanto si risulta attratti dalla normativa sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, prescritta con la Legge n.4 del 14/01/2013, il che esclude i diretti interessati dalle fattispecie di cui sopra.
Dopo aver individuato il più idoneo regime fiscale di appartenenza occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività nei trenta giorni successivi ad esso, con l’invio di apposito modello all’Agenzia delle entrate. Il codice ateco più pertinente appare il: 93.19.99 “Altre attività sportive nca”; le note esplicative Ateco 2007 chiariscono infatti che sono in esso incluse le attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti.
Per quanto riguarda l’apertura della posizione contributiva è pacifica l’iscrizione alla gestione separata Inps, che include tutte le categorie residuali di liberi professionisti per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Può divenire necessaria l’iscrizione alla posizione ex Enpals nel caso in cui il soggetto interessato rientri in una delle fattispecie elencate all’articolo 3 del D. Lgs. C.P.S. 708/1947, ragion per cui sarà prudente un preventivo esame, ma come è possibile notare consultando la norma, si tratta di casi che in linea di principio escludono l’esercizio in forma autonoma di attività nel settore sportivo.
Ad esempio gli allenatori di calcio rientrano nell’elencazione per via dell’indotto generato dall’attività sportiva in termini di manifestazioni spettacolistiche ma si tratta di casi particolati.
Come risaputo, sulle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e nell’esercizio di imprese, arti e professioni come sulle importazioni da chiunque effettuate si applica l’imposta sul valore aggiunto (Cfr. D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 1). Quindi anche per le operazioni effettuate dal contribuente sarà normalmente necessario applicare l’iva all’imponibile derivante dalle operazioni di vendita. L’aliquota pertinente è quella ordinaria, attualmente pari al 22%. Invece sono fuori campo iva le prestazioni fornite dai soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (Cfr. L. 24/12/2007, n. 244, art. 1 comma 100 e D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 27, commi 1 e 2) oppure il più recente regime forfettario (Cfr. L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, commi 54-89).
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Sebbene sia auspicabile che il professionista adotti opportuni accorgimenti nello svolgimento della propria attività, l’attuale normativa non prescrive obbligatoriamente l’acquisizione di certificati medici di idoneità sportiva nell’ambito dello svolgimento di attività amatoriale occasionale o ripetitiva (Cfr. Art. 42-bis, comma 1 del d.l. n.69 del 21/06/2013 così come modificato dalla L. n.98 del 09/08/2013).
Per comprendere la definizione di attività amatoriale, o ludico motoria, è necessario rifarsi al decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, pubblicato in G.U. n.169 del 20/07/2013. In tale fonte viene definita come amatoriale “l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi […]”. Come è possibile notare, questa definizione ricomprende in linea di principio anche l’insieme degli esercizi ginnici che un cliente normalmente svolge nelle palestre o negli studi di personal trainer.
Approfondendo la lettura del decreto ministeriale sopracitato si comprende che non è nemmeno prescritta la dotazione di un defibrillatore, d’obbligo invece nelle società sportive.
Resta da esaminare il panorama riguardante la normativa Regionale. Per quel che concerne la regione Campania, ad esempio, vige la legge Caldoro (legge regionale n.18 del 25/11/2013) dove agli articoli 22 e seguenti vengono prescritti alcuni requisiti obbligatori per le strutture nelle quali si svolge attività motoria. Si richiede quindi la presenza di almeno un istruttore responsabile in possesso di diploma Isef, o di laurea in scienze motorie oppure titolo estero equipollente e legalmente riconosciuto in Italia; oltre ad altre autorizzazioni.
Viene comunque chiarito che tali disposizioni non sono applicate alle attività libere amatoriali, ancora una volta ritenute dall’ordinamento giuridico meritevoli di una semplificazione, forse volta a sburocratizzare la materia.
Ciò premesso, dove non specificato diversamente, la valutazione delle opportune precauzioni e qualifiche professionali di cui dotarsi appare pertanto demandata, di caso in caso, alla diligenza di chi opera nel settore.
Articolo originale del 6/9/2016 proveniente dal Blog di Fisco e Tasse rivisto in data 4 novembre 2011
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