Speciale Pubblicato il 08/11/2019

Tempo di lettura: 7 minuti

Lavoratori all’estero e incentivi per il rientro dei cervelli

di Rag. Rodella Luigi

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Nel corso di questi ultimi anni, sono stati emanati numerosi provvedimenti per incentivare il rientro nel nostro Paese di lavoratori operanti all’estero. 

Per le novità dopo il decreto crescita ti segnaliamo l’articolo Rientro dei cervelli in Italia: le agevolazioni previste dal decreto crescita per gli impatriati

Queste azioni governative hanno sempre cercato di attrarre quelle figure professionali di alto livello, con esperienze significative maturate all’estero, durante consistenti periodi di permanenza.

Gli incentivi proposti, sono sempre stati di natura fiscale e prevedono l’abbattimento della base imponibile, in misura variabile, in base ai vari provvedimenti che si sono alternati nel tempo.

Il primo provvedimento risale all’anno 2003, emanato con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 e riguardava specificatamente la figura dei “RICERCATORI”. Durante gli anni successivi, tutti i Governi che si sono alternati, hanno sempre destinato cospicue risorse economiche per incentivare il rientro dei lavoratori stranieri nel nostro Paese. L’ultima legge in ordine di tempo è stata la “Legge di bilancio 2017”,   che ha reso stabili queste misure.

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Anche le figure professionali interessate si sono ampliate; inizialmente erano previsti solo i ricercatori, successivamente, in base alle necessità nazionali interne, la platea si è estesa comprendendo, docenti, laureati, studenti, maestranze direttive, maestranze qualificate.

I termini adottati per definire di volta in volta queste tematiche sono mutati nel corso degli anni; all’inizio l’espressione si riferiva al rientro dei “RICERCATORI” in Italia; successivamente ai “CONTRO-ESODATI” (termine ripreso dalla legislazione e dalla prassi), mentre molto più semplicemente ma efficacemente la stampa si riferiva al “RIENTRO DEI CERVELLI”. Oggi viene definito questo fenomeno con un termine generico: “IMPATRIATI”.

A parte le definizioni, la sostanza rimane quasi sempre immutata: si sta cercando di compensare il massiccio esodo di risorse umane (soprattutto quelle più giovani) avvenuto nel corso di questi ultimi anni, creando nuove opportunità di lavoro in patria, attraverso la  la leva degli incentivi fiscali. Forse questo modo di procedere da solo non è sufficiente, può però essere considerato un volano utile alla ripartenza di un sistema molto complesso.

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PROVVEDIMENTI DIVENUTI STRUTTURALI APPLICABILI OGGI       

Docenti – Ricercatori

L’ultimo provvedimento in ordine di tempo che ha riguardato queste figure professionali è contenuto nella Legge di Bilancio 2017 (articolo 1 comma 149, legge n. 232  del 11/12/2016) che ha reso permanenti gli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei docenti e dei ricercatori.

Vogliamo riproporre in sintesi la disciplina applicabile oggi per i ricercatori e docenti:

PROSPETTO RIASSUNTIVO RICERCATORI – DOCENTI LEGGE 232 DEL 11/12/2016 ART. 1 COMMA 149

LEGGILEGGE N. 232 DEL 11/12/2016 ART. 1 COMMA 149 (L. BILANCIO 2017)
REQUISITO RESIDENZA ITALIA IN PRECEDENZA PERIODI ANCHE REMOTINO
REQUISITO RESIDENZA ESTERO ANTE2 ANNI CONTINUATIVI DI RICERCA O DOCENZA
REQUISITO RESIDENZA FISCALE ITALIANA DURANTE IL LAVORO IN ITALIASI
PLATEA LAVORATORI INTERESSATI: ITALIANI – U.E. – EXTRA U.E.TUTTI
OBBLIGO RIMANERE IN ITALIA POST ATTIVITA’ LAVORATIVANO
DURATA BENEFICIO3 ANNI OLTRE L’ANNO IN CUI SI PRENDE LA RESIDENZA FISCALE.
SOGGETTI INTERESSATIRICERCATORI + DOCENTI
TIPOLOGIA LAVORATORI INTERESSATI: SUBORD. O AUTONOMISUBORD. E AUTONOMI
BENEFICIO ESENZIONE90%
LIMITI DI ETA’ PER FRUIRE DEL BENEFICIONON C’E’ LIMITE DI ETA’
PERIODO NEL QUALE SI PUO FRUIRE DELLA NORMA 

Impatriati

La normativa applicabile oggi, è quella contenuta nell’articolo 16 del D.Lgs. 147 del 14 settembre 2015 (Decreto internazionalizzazione).

Questa norma,  tende ad armonizzare le misure contenute nel decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015 articolo 16 comma 1)),  con quelle precedenti in via di esaurimento, previste  dalla legge 238/2010, (CONTRO-ESODATI), oggi contenute nell’articolo 16 comma 2 del D.Lgs.  147/2015.

Legge 238/2010 modificata dal D.Lgs. 147/2015 articolo 16 comma 2 (CONTRO-ESODATI).

Riportiamo nel presente prospetto la sintesi delle disposizioni oggi in vigore, da applicarsi per i CONTRO-ESODATI (disciplinati dalla legge 238/2010)

PROSPETTO RIASSUNTIVO LAVORATORI CONTRO-ESODATI D.LGS. 147/2015 ARTICOLO 16 COMMA 2

LEGGID.LGS 147 DEL 14/9/2015 ARTICOLO 16 comma 2
REQUISITO RESIDENZA ITALIA IN PRECEDENZA PERIODI ANCHE REMOTINO
REQUISITO RESIDENZA ESTERO ANTEEssere laureati oppure studenti laureati, e avere svolto all’estero attività di studio o di lavoro dipendente o di lavoro autonomo per 24 mesi
REQUISITO RESIDENZA FISCALE ITALIANA DURANTE IL LAVORO IN ITALIAResidenza fiscale
PLATEA LAVORATORI INTERESSATI: ITALIANI – U.E. – EXTRA U.E.PER IL 2016 RIGUARDA SOLO CITTADINI U.E. DAL 2017 ANCHE EXTRAUE CON CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
OBBLIGO RIMANERE IN ITALIA POST ATTIVITA’ LAVORATIVA2 ANNI
DURATA BENEFICIOAgevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
SOGGETTI INTERESSATIa)Lavoratori dall’estero laureati assunti Italia


b) Studenti laureati dall’estero assunti in Italia

TIPOLOGIA LAVORATORI INTERESSATI: SUBORD. O AUTONOMIANNO 2016 SOLO SUBORDINATI DAL 2017 ANCHE AUTONOMI
BENEFICIO ESENZIONE30% anno 2016 50% anno 2017
LIMITI DI ETA’ PER FRUIRE DEL BENEFICIO 
PERIODO NEL QUALE SI PUO FRUIRE DELLA NORMAAgevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

D.Lgs. 147/2015 articolo 16 comma 1 (IMPATRIATI)

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, norma di carattere strutturale e non transitorio, è stato introdotto in attuazione della delega fiscale concessa al governo per individuare misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, individua sotto il titolo di lavoratori “impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi accumunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi attività lavorativa.

Questa normativa nella sua versione originaria ante modifiche (modifiche apportate dall’articolo 1, comma 150, lett. a), nn. 1 e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%. A partire dall’anno d’imposta 2017, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge sopracitata, l’agevolazione è stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta al 50%.

Riportiamo in sintesi le condizioni previste dalla norma e chiarite dalla circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.

PROSPETTO RIASSUNTIVO LAVORATORI IMPATRIATI ART. 16 COMMA 1 D.LGS N. 147 DEL 14/9/2015

LEGGID.LGS 147 DEL 14/9/2015 ARTICOLO 16 comma 1
REQUISITO RESIDENZA ITALIA IN PRECEDENZA PERIODI ANCHE REMOTINO
REQUISITO RESIDENZA ESTERO ANTEnon essere stati residenti in Italia 5 periodi imposta precedenti impatrio
REQUISITO RESIDENZA FISCALE ITALIANA DURANTE IL LAVORO IN ITALIAResidenza fiscale
PLATEA LAVORATORI INTERESSATI: ITALIANI – U.E. – EXTRA U.E.U.E. – EXTRAUE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA A DECORRERE DALL’ANNO 2016
OBBLIGO RIMANERE IN ITALIA POST ATTIVITA’ LAVORATIVA2 ANNI
DURATA BENEFICIOAgevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
SOGGETTI INTERESSATILavoratori con ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata qualificazione e /o specializzaz.
TIPOLOGIA LAVORATORI INTERESSATI: SUBORD. O AUTONOMIANNO 2016 SOLO SUBORDINATI DAL 2017 ANCHE AUTONOMI
BENEFICIO ESENZIONE30% anno 2016 50% anno 2017
LIMITI DI ETA’ PER FRUIRE DEL BENEFICIO 
PERIODO NEL QUALE SI PUO FRUIRE DELLA NORMAAgevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Per le novità dopo il decreto crescita ti segnaliamo l’articolo Rientro dei cervelli in Italia: le agevolazioni previste dal decreto crescita per gli impatriati

Domande Frequenti

Quali sono i requisiti per i Benefici Fiscali per il Rientro dall’Estero?

Essere laureati e avere svolto all’estero attività di studio o di lavoro dipendente o di lavoro autonomo per 24 mesi. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

Quale Normativa regola i Benefici Fiscali per il Rientro dall’Estero?

Per gli impatriati i Benefici sono regolati dall’articolo 16 del D.Lgs. 147 del 14 settembre 2015. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

Quali sono i Soggetti Interessati ai Benefici per il Rientro dall’Estero?

Si tratta dei lavoratori (o degli studenti) dall’estero laureati e poi assunti Italia. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

Per quanto tempo si è obbligati a restare in Italia per ottenere il Beneficio?

Bisogna restare in Italia per almeno 2 anni. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

I Benefici sono applicabili anche ai lavoratori autonomi?

A partire dal 2017 anche i lavoratori autonomi hanno accesso ai benefici. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

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