Qualsiasi contratto di agenzia può essere risolto in qualsiasi momento; ciascuna delle parti, con propria iniziativa, ha la facoltà di decidere di recedere; quindi è sempre possibile, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole vigenti al momento di tale decisone e perciò a determinate condizioni.
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Il contratto si definisce a “tempo determinato” quando si risolve naturalmente alla scadenza indicata nel contratto sottoscritto mentre definiamo un contratto a tempo indeterminato, quando in esso appare solo una data di sottoscrizione e o inizio della collaborazione.
Lo scioglimento del contratto avviene di norma:
1) per volontà e iniziativa di una delle parti.
2) per accordo tra le parti.
Vi sono cause giustificate di recesso, quali ad esempio la cessazione dell’attività della ditta, la morte o invalidità dell’agente, il mancato rispetto degli accordi contrattuali.
Tra le inadempienze contrattuali dell’Agente segnalo ad esempio:
a) il mancato rispetto del dovere di non concorrenza contrattuale.
b) la mancata segnalazione dell’impossibilità al lavoro.
c) l’appropriazione di beni o valori della ditta mandante.
….E ora le inadempienze della ditta:
1) Inserimento non previsto dal contratto di altro agente o altro personale nella zona assegnata.
2) Mancato pagamento delle provvigioni effettivamente dovute.
3) Variazioni di zona/clientela non conformi
4) Vendite indirette in zona affidata all’agente non comunicate.
Il presente articolo è tratto dall’eBook “Agente di commercio e il contratto di agenzia” del Dott. Cantoni Stefano, una guida rapida in pdf di 130 pagine che cerca di fornire sintetiche ma complete informazioni in merito al contratto di agenzia e fac-simili. |
L’articolo 1751 del codice civile e gli Accordi economici collettivi che regolano i rapporti tra gli agenti e rappresentanti di commercio e le case mandanti nei vari settori di attività prevedono che, alla cessazione del rapporto di agenzia, spettino all’agente le seguenti indennità :
– indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuta all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità;
– indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuta ed erogata all’agente o rappresentante secondo le modalità previste dagli Accordi. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata
nell’art. 1751, I comma, c.c.;;
– ulteriore indennità suppletiva di clientela (meritocratica), risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti.
L'indennità sostitutiva di clientela viene calcolata su tutte le provvigioni percepite dall’inizio del mandato, comprensive di eventuali premi, incentivi e affini.
È un risarcimento obbligatorio, previsto dagli AEC di settore.
Non è dovuto nel caso in cui sia l’agente a sciogliere il contratto, senza giusta causa.
L’indennità sostitutiva di clientela si calcola in percentuale, seguendo il seguente schema:
– 3% per i primi 3 anni di provvigioni
– 3,5% dal quarto al sesto anno
– 4% oltre il sesto anno e fino alla fine del mandato.
Tuttavia occorre verificare l’AEC di riferimento in quanto per esempio nell’AEC Industria esistono ulteriori variabili.
L’indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a:
– invalidità permanente e totale;
– per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
– conseguimento di pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps;
– per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);
– in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.
Un altro risarcimento, introdotto dalla normativa europea e dovuto all’agente dalla ditta preponente, è rappresentato dall’indennità meritocratica.
Tale indennità tuttavia è dovuta solo nel caso in cui l’agente possa dimostrare di aver procurato nuovi clienti ovvero aver sviluppato sensibilmente gli affari assegnati (art. 1751 Codice Civile). È stata inserita, prendendo spunto dalla normativa europea ed il metodo di calcolo è definito dagli AEC che l’hanno adattata al nostro sistema regolamentare, in parziale deroga dalle norme europee.
Come termini di valutazione numerica per la determinazione del pagamento della indennità meritocratica verrà determinato un valore iniziale (pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente all’inizio del mandato) ed un valore finale (pari al fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all’agente al termine del rapporto di agenzia).
Al fine di ottenere un confronto fra valori omogenei il valore iniziale dovrà essere attualizzato utilizzando gli indici di rivalutazione monetaria Istat relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’art. 13, ai sensi dell’art. 1751 c.c. l’indennità meritocratica non è altresì dovuta nei seguenti casi:
– quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
– quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.