Speciale Pubblicato il 04/11/2021

Tempo di lettura: 5 minuti

Superbonus 110%: è caos sugli incapienti

di Dott. Salvo Carollo

L’Agenzia delle Entrate, con due diverse Circolari, chiarisce in quali casi i contribuenti incapienti possono usufruire del Superbonus, con sconto in fattura e cessione del credito



Gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio, come convertito dalla Legge 77/2020, introducono nel sistema fiscale italiano, rispettivamente, l’ormai famosa detrazione di imposta del 110% per interventi di riqualificazione edilizia e la possibilità di cedere (o scontare il fattura) il beneficio fiscale.

La normativa stabilisce i punti cardine di un bonus fiscale di notevole complessità, per il quale successivamente sono stati emanati decreti ministeriali e pubblicati documenti di prassi.

Il perimetro dei contribuenti e degli immobili interessati è stabilito dalla norma stessa: possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche, come privati, e lo possono fare per immobili abitativi.

La norma nulla dice  e nessun limite pone per i contribuenti cosiddetti “incapienti”, coloro che non possono fruire di una detrazione fiscale in quanto l’imposta Irpef prodotta dai redditi percepiti è già annullata da altre detrazioni fiscali.

Sono considerati incapienti anche i percettori di redditi all’interno della soglia di tassazione (la porzione di reddito che non è tassato e quindi non produce imposta), coloro che percepiscono solo redditi soggetti a imposta sostitutiva (come, ad esempio, i contribuenti forfetari) o a tassazione separata ed anche coloro che, molto più semplicemente, non hanno reddito.


L'articolo continua dopo la pubblicità

Il funzionamento generale delle “detrazioni”

Nell’ordinamento fiscale italiano esistono una molteplicità di detrazioni fiscali, legate a una moltitudine di situazioni individuali: quando un contribuente (per esempio che effettua una spesa di tipo sanitario) acquisisce il diritto ad una detrazione, questa sarà riportata in dichiarazione dei redditi e scomputata dall’imposta Irpef lorda dovuta dal contribuente. 

Se il totale delle detrazioni supera il totale dell’imposta, il soggetto si dirà incapiente perché si ritroverà con detrazioni che non potrà utilizzare e che quindi perderà. 

È una situazione in cui è facile trovarsi in caso di redditi forfetari, di un ammontare reddituale prossimo alla soglia di non tassazione, e quando il contribuente non ha reddito. Però il fatto che il contribuente non abbia la possibilità di utilizzare una detrazione d’imposta di cui ha il diritto, per mancanza di imposta, non fa venire meno il diritto stesso alla detrazione (che sorge in base alla norma che l’ha istituita), ma solo la sua concreta possibilità di utilizzo.

La detrazione del Superbonus

Alla luce dell’entità delle spese da sostenere e del conseguente ammontare della detrazione spettante, anche considerando che una vastissima platea di persone potrebbero trovarsi nella situazione di non poter recuperare la detrazione per mancanza di imposta, con l’articolo 121 del DL 34/2020, il Legislatore ha saggiamente previsto la possibilità di cedere tale beneficio fiscale. 

Le norme del decreto Rilancio che disciplinano il Superbonus non stabiliscono deroghe alla disciplina generale delle detrazioni, neanche per i contribuenti cosiddetti incapienti.

La prima Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Nella Circolare 24/E del 8 agosto 2020, dedicata per intero al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate alle pagine 9 e 10 entra anche nel merito del problema degli incapienti.

Nel documento di prassi prima viene precisato che “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta”: ed è proprio il caso dei contribuenti incapienti.

Prosegue dicendo che “è il caso, ad esempio, dei soggetti titolari di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni che aderiscono al regime forfetario […] poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva”, e nel proseguo viene indicato “per i predetti soggetti” la possibilità, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione (che non è possibile), di usufruire dello sconto in fattura o della cessione.

Il problema sorge quando nel suddetto documento a pag. 10 si legge che “ il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”, ed è caos. Le conseguenze di questa frase sono una infinità di altre domande, a cui si può solo provare a dare delle risposte.

Perchè un soggetto senza reddito imponibile non dovrebbe avere diritto a questa detrazione, a differenza dei soggetti con redditi imponibili ma senza imposta, se la norma non li esclude? Perchè un tale contribuente, fiscalmente a carico di un altro con redditi imponibili, non può trasmettere a questo la detrazione? Quali sono le tipologie di redditi, sottoposti ad imposta sostitutiva, che rispondono ai requisiti richiesti? E per quali periodi di imposta?

La seconda Circolare dell’Agenzia delle Entrate

La risposta a queste domande giunge finalmente il 22 dicembre 2020 con la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua Circolare numero 30/E.

Con la risposta al quesito numero 2.1.7 l’Agenzia chiarisce che anche il contribuente che dispone del solo reddito derivante dalla proprietà dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del Superbonus, tramite cessione del credito o sconto in fattura.

Infatti l’Agenzia delle Entrate precisa che un contribuente incapiente, che non dispone di alcun reddito, se non quello derivante dalla proprietà dell’abitazione principale, può usufruire dell’incentivo fiscale in quanto “il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), concorre alla formazione del reddito complessivo”; ciò perché un tale contribuente “possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo”.

Per non per perdere il beneficio però, in un caso del genere, data l’incapienza reddituale, il contribuente dovrà optare necessariamente per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Così l’Agenzia delle Entrate chiarisce finalmente quando un contribuente incapiente non possa usufruire del Superbonus, della cessione de credito e dello sconto in fattura, relegando a poche ipotesi residuali tale impossibilità.

Articolo originale del 15/10/2020 proveniente dal Blog di Fisco e Tasse rivisto e aggiornato in data 4 novembre 2011



TAG: Ristrutturazioni Edilizie 2023