Con il Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, il Ministero della Giustizia ha recepito e fornisce maggiori chiarimenti in merito alla concreta applicazione delle prescrizioni normative contenute nel D.L. 118/2021, sulla composizione negoziata della crisi d’impresa. In particolare, il documento, che si compone di cinque sezioni (e tre allegati):
- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale;
- check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza;
- protocollo di conduzione della composizione negoziata;
- formazione degli esperti, contenente le linee guida per garantire una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager;
- piattaforma e i requisiti per il suo utilizzo, dove sono disponibili il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento nonché la lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative necessarie per la redazione del piano di risanamento;
recepisce le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa e definisce le linee guida e lo strumento di riferimento che contiene i connotati operativi e numerici di un eventuale squilibrio aziendale che sollecita la responsabilità[1] dei sindaci ad effettuare la segnalazione all’organo amministrativo.
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Si ricorda che, a partire dal prossimo 15 novembre 2021, il collegio sindacale dovrà verificare, nelle società in cui è nominato, se sussistono le condizioni perché sia attivata la composizione negoziata della crisi. La norma, di cui all’art. 15, Decreto 118/2021, recita: “quando per le società si manifesteranno quelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario[2] che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, l’organo di controllo è tenuto a segnalare per iscritto all’organo amministrativo i presupposti per la presentazione dell’istanza alla competente CCIA per la richiesta di nomina di un esperto indipendente che, nei casi in cui risulti ragionevole il risanamento dell’impresa, ne indirizzi la composizione negoziata della crisi”.
Al riguardo, il decreto, ai fini della suddetta segnalazione, non fa riferimento agli indici di allerta[3] del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ma ad un test pratico[4] contenente i connotati numerico-operativi dello squilibrio. Scopo del citato test, è quello di permettere una valutazione preliminare della complessità del risanamento mediante il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato ed i flussi finanziari liberi che possono essere annualmente posti a suo servizio.
Anche in mancanza di un piano d’impresa, il test consente comunque di esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti, ad esempio: gli effetti del lockdown, contributi straordinari, perdite non ricorrenti, ecc.
Ai fini pratici, si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore ha intenzione di adottare. Lo scopo è quello di evidenziare il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità nonché dalla intensità delle stesse.
La sezione due del decreto dirigenziale fornisce altresì le linee guida per redigere una check-list o lista di controllo finalizzata a supportare la redazione del piano di risanamento e l’analisi della sua coerenza. Viene esplicitata l’utilità (sebbene non sia obbligatorio) di redigere un piano nel momento in cui l’imprenditore decide di intraprendere un percorso di risanamento, ovvero che tale piano venga redatto, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata, al fine di individuare le proposte da formulare alle parti e la soluzione idonea per il superamento della crisi.
Le domande inserite nel check hanno dunque la finalità di:
E’ bene evidenziare l’attenzione che deve essere posta ai fini della redazione del piano quale processo che, “presuppone la presenza dei minimi requisiti organizzativi e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata”. Ne consegue che il piano di risanamento deve partire dall’analisi della situazione in cui versa l’impresa e dalle sue cause, le quali devono essere individuate in maniera realistica. Le strategie di intervento devono modellarsi sulle esigenze dell’impresa e devono essere delineate in maniera tale da consentire di rimuovere le difficoltà̀.
La parte quantitativa del piano è conseguenziale alle strategie che si intendono adottare, segue un ordine logico strutturato mediante la previsione di valutazioni controllabili ed è volta e determinare i flussi finanziari stimati con criteri proporzionali alla dimensione dell’impresa.
Ai fini procedurali, si ricorda che, inizialmente la segnalazione dell’organo di controllo dovrà essere motivata e contenere la fissazione di un congruo termine, di non oltre trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire al collegio sindacale le iniziative intraprese. Tale segnalazione, peraltro, si legge nella relazione di accompagnamento, in merito alla situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, costituisce uno specifico dovere per il collegio sindacale, che rientra nella previsione dell’art. 2403 c.c. Il collegio sindacale, tuttavia, non si limita ad effettuare la segnalazione, essendo chiamato ad un ruolo di rilievo sia all’inizio che durante la procedura.
Infatti, l’art. 5 del decreto richiede all’esperto designato di assistere la società nella composizione negoziata della crisi di valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale (se nominato).
Il compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché l’esecuzione dei pagamenti non coerenti alle trattative o alle prospettive di risanamento, sono portati a conoscenza preventivamente dell’esperto, il quale, quando ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto al CdA e all’organo di controllo[5]. Se tali atti risultassero egualmente attuati dagli amministratori apparirebbe implicito che l’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno dovrà adottare, nei casi più gravi, gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico.
[1] Cfr. Peta, M. “La crisi d’impresa e le misure protettive nel Decreto-Legge del 24 agosto 2021, n. 118: la composizione negoziata e responsabilità degli organi di controllo”, Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 31 Agosto 2021
[2] Cfr. art. 2, DL 118/2021
[3] Cfr. art. 13, DL 118/2021
[4] Cfr. art. 3, comma 2, DL 118/2021
[5] Cfr. art. 9 comma 2 e 3 del DL 118/2021