L’OIC 29 denominato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” norma tra le altre cose il modus operandi che bisogna seguire nei casi di cambio di principio contabile.
L’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” stabilisce che solo nei seguenti casi è ammesso un cambio di principio contabile:
Invece, non sono da considerarsi cambi di principio contabile le seguenti fattispecie:
I cambi di principio contabile che sono obbligatori sulla base dell’accezione sopra esposta vanno contabilizzati rifacendosi alle disposizioni contenute nei nuovi principi contabili stessi o nelle leggi che ne normano l’applicazione. Tuttavia qualora non vi siano precise diposizione nei principi di nuova applicazione o nella normativa di riferimento, allora il redattore del bilancio deve rifarsi all’OIC 29.
Per la rilevazione degli effetti dei cambiamenti dei principi contabili l’OIC 29 stabilisce che bisogna determinarli retroattivamente e contabilizzarli sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambio. In genere la rettifica va registrata tra gli utili portati a nuovo, fermo restando che il redattore del bilancio può ritenere più appropriata una rilevazione che vada ad incidere su di un’altra componente del patrimonio netto.
Inoltre, ai soli fini comparativi occorre rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti sul bilancio comparativo, determinandoli come se il nuovo principio fosse stato adottato da sempre e ciò rende necessario rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente ed in generale i dati comparativi dell’esercizio precedente.
Tuttavia, la società è esonerata dal fornire i dati comparativi rettificati qualora ciò non risulti fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo oppure risulti particolarmente oneroso. In tal caso il redattore del bilancio rileva gli effetti del nuovo principio sulle attività e passività all’inizio dell’esercizio in cui è stato applicato per la prima volta il nuovo principio, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto.
Inoltre, qualora non risulti fattibile neanche calcolare l’effetto cumulato derivante dal cambiamento di principio o comunque sia eccessivamente oneroso, si può applicare il nuovo principio dalla prima data in cui ciò sia fattibile, che può coincidere anche con l’inizio dell’esercizio in corso ed in tal caso si ha un’applicazione prospettica.
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Riguardo all’informativa da rendere nella Nota integrativa occorre far riferimento al Codice Civile. In particolare per quanto riguarda le società che redigono il bilancio in forma ordinaria occorre far riferimento ai seguenti articoli e più precisamente:
“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
“i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all’altro”
“sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.
“se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.
Dunque dalla lettura degli articoli del Codice Civile di cui sopra ne discende che bisogna indicare in Nota integrativa:
Per quanto riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa bisogna rifarsi anche in questo caso al Codice Civile ed in particolare:
“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”,
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”
“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.”
Pertanto la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono riportare: