Il principio contabile OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
In base alla definizione del Principio contabile OIC 13 le Rimanenze sono costituite da “beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società”. Dunque si tratta di materie prime, semilavorati, materie sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, merci e prodotti finiti.
Secondo tale Principio il momento della prima rilevazione lo si deve far coincidere con il trasferimento dei rischi e benefici connessi alla rimanenza acquisita, evento che generalmente corrisponde al trasferimento del titolo di proprietà in base a quanto stabilito nel contratto d’acquisto. Tuttavia, nel caso in cui non vi sia da un punto di vista contrattuale coincidenza tra la data stabilita per il trasferimento dei rischi e benefici e quella sancita per il passaggio del titolo di proprietà, si fa prevalere la prima.
Un’ulteriore precisazione viene fatta nel Principio per quanto riguarda gli acconti versati ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino che devono essere rilevati alla data in cui nasce l’obbligo al pagamento o, in assenza di quest’ultimo, al momento in cui viene effettuato il versamento.
Riguardo al costo si può dover far riferimento al costo d’acquisto (per le merci e per le materie prime, sussidiarie e di consumo) o al costo di produzione (per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione).
Il costo di acquisto è dato dal prezzo effettivo d’acquisto a cui si vanno a sommare gli oneri accessori, quali per esempio i costi di trasporto e i dazi doganali e in generale quei costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali.
Il costo di produzione è dato da tutti quei costi (diretti ed indiretti) sostenuti nel corso della produzione.
Tra i costi diretti si fanno rientrare i costi dei materiali utilizzati, inclusi gli oneri accessori come i costi di trasporto, il costo della manodopera diretta, anch’esso comprensivo degli oneri accessori, gli imballaggi, i costi relativi a licenze e comunque tutti quei costi per servizi direttamente riferibili al processo di fabbricazione.
Nei costi generali indiretti di produzione vi rientrano tutti quei costi di produzione comuni che sono “necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali”. Essi possono essere fissi o variabili e come parametri di ripartizione ai fini della loro attribuzione alle rimanenze di può fari ricorso ad esempio alle ore dirette di mano d’opera o alle ore macchina o al costo stesso della mano d’opera diretta.
Ai fini del calcolo delle rimanenze vanno esclusi dai costi di produzione tutti quei costi di natura eccezionale o anomali quali per esempio quelli dovuti ad eventi eccezionali come incendi e catastrofi naturali.
Vanno inoltre esclusi i costi generali ed amministrativi, In quanto si riferiscono a funzioni comuni della società, e i costi di distribuzione, in quanto appartengono alla fase di commercializzazione e non a quella di produzione.
In generale, le rimanenze di magazzino vanno valutate in bilancio “al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato”.
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Il metodo generale per la determinazione del costo delle rimanenze è il costo specifico, tuttavia per i beni fungibili si può procedere col metodo della media ponderata o con quello FIFO (First-in, First-out), che presuppone che le quantità acquistate o prodotte in precedenza siano le prime ad uscire, o quello LIFO (Last-in, First-Out), che presuppone che le ultime quantità acquistate o prodotte siano le prime ad uscire.
Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, come il metodo dei costi standard, o quello del prezzo al dettaglio o quello del valore costante, possono essere impiegate per semplificare il processo di calcolo e se i risultati comunque approssimano il costo effettivo delle rimanenze.
Talvolta può risultare appropriato utilizzare diversi metodi di valorizzazione del costo delle rimanenze a seconda di quale risulti essere migliore per ciascuna categoria di beni. Tuttavia è bene ricordare che bisogna applicare un’uniformità di metodo tra un esercizio e l’altro nell’ambito della stessa categoria di beni. In altri termini, le rimanenze finali vanno valutate utilizzando gli stessi metodi che erano stati considerati ai fini del calcolo delle rimanenze iniziali. Solo in casi del tutto eccezionali è consentito cambiare metodo e bisogna determinarne gli effetti. Tale variazione deve essere trattata alla stregua dei cambiamenti di principio contabile e a tal proposito occorre far riferimento agli adempimenti previsti dall’OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Riguardo invece al calcolo del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato occorre far riferimento alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti desumibili dal mercato e valutati al netto dei costi presunti da sostenere per il completamento della produzione e dei costi diretti da sostenere per la vendita, come per esempio trasporto e imballaggio.
Qualora siano stati stipulati degli ordini di vendita aventi ad oggetto beni in magazzino si può utilizzare il prezzo in esso fissato per determinare il presunto valore di realizzo.
Nel caso in cui il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato risulti essere minore del valore contabile occorre procedere con la svalutazione.
Quando il costo di una voce di magazzino viene svalutato portandolo al valore di presumibile realizzo desunto dal mercato, allora tale valore diventa il nuovo costo per quella voce di magazzino e proprio questo valore viene utilizzato per le successive operazioni contabili. Tale tipo di valutazione ovviamente porta con sé il fatto che vengono a perdersi i precedenti strati di rimanenze valutate con i metodi LIFO o FIFO.
Inoltre, qualora a seguito dell’incremento del presunto valore di realizzo vegano meno i presupposti che hanno portato alla svalutazione, occorre rilevare tale rettifica nei limiti del costo sostenuto in origine.