Come noto, il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in G.U. il decreto legge n. 127/2021 (QUI IL TESTO) che ha esteso l’obbligo del Green Pass a tutto il mondo del lavoro.
L’entrata in vigore è fissata al 15 ottobre 2021 e riguarda tutti i lavoratori – compreso titolari, soci, amministratori, somministrati - che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (tirocini/stage) o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi (professionisti/artigiani) ed i collaboratori non dipendenti.
Il decreto presenta diverse criticità. Per l'attuazione sono stati pubblicati il 14 ottobre due DPCM relativi alle linee guida per la pubblica amministrazione e sulle modalità di verifica e sono state pubblicate alcune faq di chiarimenti sul sito del Governo.
Leggi in merito Green pass: i nuovi DPCM sono in Gazzetta. Novità e faq aggiornate
Di seguito un riepilogo della norma e facsimili dei documenti necessari ai datori di lavoro per adempiere all'obbligo.
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Dal 15 ottobre 2021 l’accesso in azienda è consentito solo al personale o in possesso del green pass (rilasciato per vaccinazione, guarigione o tampone negativo) o del certificato di esenzione dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
L’obbligo di verifica rimane in capo al datore di lavoro (o a suo delegato) che dovrà stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre.
Qualora il datore di lavoro non provveda entro tale data all’adozione delle misure organizzative potrà essere sanzionato in via amministrativa.
E’ opportuno che i controlli vengano fatti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ma ove ciò risulti di difficile attuazione, sarà possibile che siano fatti nel corso dell’attività lavorativa.
Va posta l’attenzione su cosa si intenda per “luogo di lavoro”, ovvero dove diventa vigente l’obbligo del Green Pass. Premettendo che il rischio di contagio c’è sempre, fin dal momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla popolazione lavorativa, è consigliabile dare una interpretazione estensiva,
Infatti la norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: si pensi, ad esempio, ai cantieri edili o all’azienda che dispone, al di fuori del perimetro produttivo, di luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori esterni o nel caso di consegne preso terzi, è ovvio che questi luoghi diventano area di lavoro anche se esternIall’azienda stessa.
E’ altresì importante che venga formalizzato con atto scritto chi sia il soggetto incaricato delle verifiche del Green Pass.
La verifica della validità del certificato deve essere fatta mediante la scansione del QR code apposto sullo stesso, utilizzando la App “verifica C19” e deve limitarsi alla sola autenticità e validità del certificato stesso.
(Leggi anche Verifica c 19: le regole per gli esercenti)
La normativa in materia di privacy NON CONSENTE di raccogliere i dati relativi alle informazioni specifiche su come è stato ottenuto il Green Pass, se per vaccinazione o tampone o guarigione né è consentito raccogliere i dati dell’intestatario ivi compresa la data di scadenza del certificato né, tanto meno è consentito richiedere copia delle certificazioni oggetto della verifica.
Nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro privo del Green Pass viene considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento è OBBLIGATORIA.
Il lavoratore privo di Green Pass, ha l’obbligo da parte sua di comunicare che ne è privo PRIMA del suo ingresso in azienda: se non lo fa o lo fa successivamente diventa sanzionabile e non si tratterebbe più di assenza ingiustificata, ma di violazione alla normativa.
E’ dunque opportuno che l’eventuale comunicazione del lavoratore di non essere in possesso del Green Pass sia preventiva rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro ed è consigliabile che la stessa sia prevista all’interno della procedura formale di verifica (VEDI ESEMPIO NEL PARAGRAFO SEGUENTE ) che il datore di lavoro deve predisporre entro il 15 ottobre 2021.
AGGIORNAMENTO 14.10.21 Si segnala che il successivo decreto 139 2021 dell'8.10.2021 ha inserito una nuova norma che prescrive l'obbligo per i lavoratori i di comunicare anticipatamente il possesso o meno del green pass in caso di richiesta da parte del datore di lavoro motivata da esigenze di organizzazione aziendale. La comunicazione deve essere effettuata con preavviso congruo. Non sono però specificate le sanzioni in caso di mancato adempimento da parte del dipendente.
E' stato inoltre specificato dai DPCM del 10 e 12 ottobre che :
La norma prevede anche la possibilità che il Green Pass venga rilasciato a seguito di esito negativo del tampone e, anche per supplire a situazioni di emergenza e consentire l’accesso al luogo di lavoro. In questo caso la validità è di :
Il certificato è rilasciato in formato cartaceo o digitale, dalle strutture pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie.
Quanto al costo del test del tampone, poiché la legge prevede il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza Green Pass valido, essendo una libera scelta del lavoratore quella di non vaccinarsi (gratuitamente), sarà a suo carico - e non dell’azienda - il pagamento dello stesso.
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MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI SENSI DELL’ART. 9 SEPTIES, COMMA 4, D.L. 52/2021 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO
La presente Procedura viene predisposta al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021 (come modificato dal d.l. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde Covid 19) da parte di dipendenti e fornitori esterni (dipendenti o lavoratori autonomi) che accedono al luogo di lavoro.
Per Green Pass si intende la certificazione comprovante:
Il disposto di cui all’art. 9 septies citato prevede che a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui detta attività viene svolta, di possedere e di esbire su richiesta la certificazione verde COVID – 19.
Analoga previsione vale anche per quei lavoratori che svolgono, sulla base di contratti esterni, attività lavorativa nei luoghi sopra indicati. Lo scopo del presente documento è, quindi, definire le modalità attraverso le quali la Società può svolgere direttamente nei confronti dei dipendenti e dei fornitori esterni (lavoratori dipendenti o autonomi) i controlli sul possesso della certificazione verde Covid 19.
2 MODALITA’ DI CONTROLLO DIPENDENTI
2.1. All’interno della Società il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori dipendenti verrà verificato quotidianamente a campione/ su tutta la popolazione aziendale, all’atto dell’ingresso presso la portineria/presso i tornelli ove sono collocati i timbratori marcatempo/nel corso della giornata lavorativa, da parte di apposito soggetto incaricato con atto formale di nomina (all1) - Scarica qui il documento di delega .
2.2. Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021. A tal fine, verranno messi a disposizione della Società telefoni cellulari in cui è installata l’APP Verifica C19.
3 INFORMATIVA AI DIPENDENTI (All 2 ) Scarica QUI il facsimile di avviso in bacheca
3.1 I lavoratori della Società verrano resi edotti tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno raccolti, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde COVID 19
4 DIPENDENTE NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS
4.1 Laddove all’atto del controllo il dipendente della Società non esibisse un Green Pass valido, lo stesso verrà allontanato dal luogo di lavoro e considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione sino all’esibizione di un certificato valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (all.3 ) Qui facsimile di lettera di avviso al dipendente.
5 CONTROLLO LAVORATORI FORNITORI ESTERNI
5.1. In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte della Società la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all’atto dell’ingresso nello stabilimento aziendale.
* La presente procedura ha validità dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021
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Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta (quindi per un massimo di 20 giorni) e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.
SANZIONI
Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo, nonché dal verificatore dell’Azienda e sono irrogate dal Prefetto.
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AGGIORNAMENTO DEL 21 OTTOBRE 2021 Si segnala che INPS ha messo a disposizione sul proprio portale il servizio online GREEN PASS 50+ per la verifica automatizzata dei certificati dei dipendenti attraverso i codici fiscali , per le aziende con piu di 50 dipendenti .
Leggi per approfondire: Green pass ecco il servizio INPS online"
AGGIORNAMENTO DEL 31 OTTOBRE 2021
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha reso disponibile un interessante documento (Qui il testo integrale ) che presenta svariate FAQ con casi risolti, presentati dagli utenti durante i webinar tenuti nei giorni scorsi. Si occupano tra l'altro di: