Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali, oltre a disciplinare i criteri per la rilevazione degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, fornisce indicazioni sulla disclosure da rendere in bilancio in merito a tali passività.
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Lo IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali oltre a disciplinare i criteri per la rilevazione degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, nell’ambito dei Principi Contabili internazionali fornisce indicazioni sulla disclosure che deve essere riportata in bilancio riguardo a tali passività.
E’ bene ricordare che gli accantonamenti dei fondi per rischi ed oneri vanno rilevati a fronte di passività con scadenza o ammontare incerti e solo se vi è:
Prima di tutto lo IAS 37 stabilisce che le informazioni integrative devono essere fornite in bilancio per ciascuna classe di accantonamento. Nello stabilire quali accantonamenti vadano aggregati in una classe occorre valutare se la natura dei singoli elementi è tale da renderli raggruppabili in un unico prospetto.
Nelle Note al Bilancio occorre riportare le seguenti informazioni:
L’entità è anche tenuta a fornire le seguenti informazioni sempre per ciascuna classe di accantonamenti:
Lo IAS 37 fornisce anche una serie di indicazioni in merito alle informazioni da riportare nelle Note al Bilancio a fronte delle passività potenziali in essere alla chiusura dell’esercizio. E’ bene ricordare che tale principio fornisce una descrizione di passività potenziale, definendola come:
a) una possibile obbligazione derivante da eventi passati e la cui esistenza potrà essere confermata solo a seguito del verificarsi di uno o più eventi futuri, che al momento risultano essere incerti e non completamente sotto il controllo dell'impresa che redige il bilancio; oppure
b) un'obbligazione attuale derivante da eventi passati ma che non è rilevata perché:
Lo IAS 37 nel proporre una chiara distinzione tra passività ritenute probabili e passività ritenute potenziali in quanto non probabili, stabilisce che solo a fronte delle prime occorre iscrivere in bilancio un accantonamento a fondo rischi ed oneri, mentre per le seconde non vanno effettuate rilevazioni contabili. Tale differenza è dunque molto importante in quanto solo se la passività è ritenuta probabile ed è possibile stimarne l’ammontare, vi saranno riflessi in contabilità, diversamente alcunché verrà rilevato in bilancio.
Riguardo alle passività potenziali che non sono dunque considerate probabili lo IAS 37 stabilisce che, tranne nel caso in cui sia remota la probabilità di impiegare risorse per estinguere l’obbligazione, l’entità deve riportare una breve descrizione di ciascuna classe e deve fornire le seguenti informazioni:
Come sopra già indicato, è bene sottolineare che secondo lo IAS 37 non vi è obbligo di fornire informazioni in bilancio se l’avverarsi della passività potenziale è ritenuta remota da parte del management dell’azienda in quanto si ritiene che tali indicazioni non siano necessarie ai fini delle scelte che porranno in essere gli utilizzatori del bilancio.
In base allo IAS 37 occorre anche fornire una descrizione delle attività potenziali esistenti alla data di riferimento del bilancio ed eventualmente una stima del loro effetto finanziario. Secondo la definizione data dai Principi Contabili Internazionali, un'attività potenziale è una attività possibile che deriva da accadimenti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti che non risultano essere totalmente sotto il controllo dell'impresa che redige il bilancio.
Inoltre, nel caso in cui un accantonamento e una passività potenziale dovessero derivare dallo stesso insieme di circostanze, è necessario fornire l'informativa richiesta dal Principio in modo tale che possa essere mostrato il collegamento tra l'accantonamento e la passività potenziale.
Lo IAS 37 precisa che se non è fattibile riportare in bilancio alcune delle informazioni richieste dal Principio, occorre esplicitamente indicare tale circostanza in modo da renderne edotto il lettore del bilancio.
Infine, si tenga presente sono previsti anche casi di esenzioni dal fornire informazioni. Infatti, al paragrafo 92 dello IAS 37 è esplicitato che in casi da ritenersi estremamente rari, può accadere che l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dal Principio in esame “potrebbe pregiudicare seriamente la posizione dell'entità in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'entità non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata”.