Speciale Pubblicato il 28/09/2021

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Esemplificazioni di responsabilità e frodi nella revisione del bilancio

di Dott.ssa Monica Peta

Sulla responsabilità del Revisore alle frodi nella revisione di bilancio: casi esemplificativi



La frode nella revisione di bilancio[1], sia nel caso di falsa informativa finanziaria che di appropriazione illecita di beni ed attività dell’impresa implica:

In particolare[2]:

i. possono sussistere incentivi o pressioni a realizzare una falsa informativa finanziaria nei casi in cui la direzione è sottoposta a pressioni, interne o esterne all’impresa, per conseguire un obiettivo di redditività o un risultato finanziario atteso (e forse non realistico),  in particolare se le conseguenze per la direzione, derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari, possono essere significative. Analogamente, i singoli soggetti possono avere un incentivo all’appropriazione illecita quando vivono al di sopra dei propri mezzi;

ii. la percezione dell’occasione di commettere una frode può sussistere quando un soggetto ritiene che il controllo interno possa essere forzato, per esempio, nel caso in cui sia in una posizione di fiducia, oppure sia a conoscenza di specifiche carenze nel controllo interno;

iii. i singoli soggetti possono essere in grado di giustificare le azioni fraudolente commesse. Alcuni possono avere un’inclinazione, un carattere o un sistema di valori etici che consente loro di commettere coscientemente ed intenzionalmente azioni disoneste. Altri soggetti onesti possono commettere frodi in un ambiente che li sottopone ad un certo grado di pressioni.

[1] Cfr. Peta M., “La responsabilità del Revisore alle frodi nella revisione di bilancio. ISA italia 240, governance ed adeguato assetto organizzativo: la responsabilità del Revisore” su Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 22/09/2021.

[2] Cfr. Linee Guida Isa (Italia) 240.

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Casi esemplificativi: la falsa informativa finanziaria, l'appropriazione illecita

a) Falsa informativa finanziaria

La falsa informativa finanziaria può essere originata dalle iniziative della direzione volte a manipolare i risultati d’esercizio al fine di ingannare gli utilizzatori del bilancio, influenzando la loro percezione della performance e della redditività dell’impresa. Può essere attuata, a titolo di esempio, per mezzo di:

La falsa informativa finanziaria spesso comporta la forzatura, da parte della direzione, di controlli che altrimenti possono sembrare operare efficacemente. In particolare la direzione potrebbe forzare i controlli attraverso modalità diverse:

 b) L’appropriazione illecita di beni ed attività

L’appropriazione illecita di beni ed attività dell’impresa comporta la sottrazione degli stessi ed è spesso perpetrata da dipendenti per valori relativamente piccoli e non significativi. Può anche coinvolgere la direzione, che ha maggiori possibilità di occultare o dissimulare le appropriazioni illecite con modalità di difficile individuazione. Qui di seguito alcune forme e modalità:

L’appropriazione illecita può essere accompagnata altresì da registrazioni contabili o da altra documentazione falsa o fuorviante, al fine di dissimulare il fatto che tali beni e attività sono stati sottratti o impegnati come garanzie senza la necessaria autorizzazione.

La valutazione del rischio delle frodi e dei controlli è rapportata alle dimensioni dell’impresa

La direzione dell’impresa si assume la responsabilità del controllo interno e della redazione del bilancio dell’impresa. La natura, l’ampiezza e la frequenza della valutazione di tale rischio e dei controlli tuttavia possono variare da impresa a impresa. In talune imprese, la direzione può effettuare una dettagliata valutazione su base annuale, ovvero nell’ambito di un'attività di monitoraggio costante. In altre, la valutazione della direzione può essere meno strutturata e frequente. Ciò dipende dalle dimensioni dell’impresa, e proporzionalmente dall’attuazione di un assetto organizzativo, contabile ed amministrativo adeguato e dall’implementazione di un funzionale  sistema di controllo interno. Ad esempio, il fatto che la direzione non abbia effettuato una valutazione del rischio di frode può essere, in alcune circostanze, indicativo della scarsa importanza che la direzione attribuisce al controllo interno. In taluni casi, nelle imprese di minori dimensioni, la valutazione della direzione può essere incentrata sui rischi di frodi e appropriazioni illecite di beni ed attività da parte del personale dipendente.  Di conseguenza, è conveniente che il revisore compia indagini in relazione alla valutazione effettuata  dalla direzione del rischio di frodi e dei controlli posti in essere per la loro prevenzione e individuazione e secondo le dimensioni dell’impresa, presso altri soggetti per ottenere informazioni che altrimenti potrebbero non essergli comunicate.

Di seguito si rappresenta un prospetto di sintesi, esemplificativo delle circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi.

Fonte: elaborazione propria Cfr. ISA (Italia) 240

Discrepanze nelle registrazioni contabili

  • operazioni che non siano registrate in maniera completa e tempestiva ovvero siano registrate in maniera impropria per quanto riguarda il loro ammontare, il periodo contabile, la classificazione o le direttive aziendali;
  • operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati;
  • rettifiche dell’ultimo minuto che influenzano significativamente i risultati economico-finanziari;
  • evidenze di accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non conforme ai limiti previsti dalle loro funzioni autorizzate;
  • segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a presunte frodi

Evidenze contraddittorie o mancanti 

  • documentazione mancante;
  • documentazione che sembra aver subito manipolazioni;
  • indisponibilità di documentazione diversa da quella fotocopiata o trasmessa elettronicamente nei casi in cui dovrebbe esistere documentazione originale;
  • significative partite in riconciliazione non giustificate;
  • inusuali variazioni di bilancio, variazioni dei trend o di importanti indici di bilancio o correlazioni tra dati di bilancio, come ad esempio crediti che crescono più rapidamente dei ricavi;
  • risposte incoerenti, vaghe o non plausibili fornite dalla direzione o dai dipendenti alle indagini del revisore o alle procedure di analisi comparativa;
  • discrepanze inusuali tra le registrazioni contabili dell’impresa e le conferme ricevute.
  • numerose registrazioni di crediti e di rettifiche effettuate nei conti dei crediti;
  • differenze non giustificate o non adeguatamente giustificate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti;
  • smarrimento o inesistenza di assegni annullati, in circostanze nelle quali, di norma, gli assegni annullati sono riconsegnati all’impresa con una dichiarazione della banca;
  • insussistenze significative di magazzino o di altri beni materiali;
  • evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione delle registrazioni da parte dell’impresa;
  • un numero di risposte a richieste di conferme minore o maggiore rispetto a quello previsto;
  • incapacità di fornire evidenze delle attività di implementazione e verifica dello sviluppo dei principali sistemi informativi e delle modifiche apportate ai programmi relativamente alle modifiche e ai processi di sviluppo dell’anno in corso.

 

Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore e la direzione:

 

  • rifiuto di concedere l’accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell’impresa, e di consentire il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si potrebbero ricercare elementi probativi;
  • ingiustificata pressione imposta dalla direzione riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti complessi e controversi;
  • reclami da parte della direzione in merito allo svolgimento della revisione o atteggiamenti intimidatori della direzione verso i membri del team di revisione con particolare riferimento alla valutazione critica da parte del revisore degli elementi probativi o nella risoluzione di potenziali posizioni di disaccordo con la direzione;
  • ritardi inusuali da parte dell’impresa nel fornire le informazioni richieste;
  • riluttanza a facilitare l’accesso del revisore ai principali archivi elettronici per il loro esame a mezzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate;
  • rifiuto di consentire il contatto con il personale che si occupa delle principali operazioni informatiche e di accedere ai relativi servizi, incluso il personale addetto alla sicurezza, alle attività operative e allo sviluppo dei sistemi;
  • riluttanza ad integrare o modificare l’informativa di bilancio per renderla più completa e comprensibile;
  • riluttanza a fronteggiare tempestivamente le carenze identificate nel controllo interno;
  • riluttanza della direzione a consentire incontri diretti tra il revisore ed i responsabili della attività di governance;
  • principi contabili che sembrano differire da quelli abituali del settore;
  • frequenti mutamenti nelle stime contabili che non sembrano essere originati da mutamenti nelle circostanze;
  • tolleranza nei confronti delle violazioni del codice di comportamento dell’impresa.


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