Con comunicato stampa di oggi 24 settembre le Entrate annunciano di aver fissato le regole per lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5 mila euro previsto dall'art 4 commi da 4 a 9 del DL n 41/2021 noto come Decreto Sostegni.
In particolare, con Circolare n 11/E del 22 settembre redatta insieme con l'Ader Agenzia della riscossione vengono forniti chiarimenti:
Ricordiamo che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 ha definito i termini e le modalità di annullamento automatico dei predetti debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, stabilendo, mediante rinvio all’art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che non si applicano le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
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L'art. 4 del DL n. 41 del 2021 dispone, al comma 4,
Tale disposizione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 9 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021.
I debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa
Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo , rileva l’importo di ciascuno:
Come disposto dal comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 41 del 2021, lo Stralcio trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:
Debiti esclusi dallo Stralcio:
Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’agente della riscossione.
Attenzione va prestata al fatto che dalla norma (combinato disposto dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 41 del 2021 e dell’art. 2, comma 1, del d.m. 14 luglio 2021) emerge che, fino al 31 ottobre 2021, per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio di cui al presente paragrafo sono sospesi:
Inoltre la norma stabilisce che le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso.
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio.
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Si tratta di un servizio che controlla esclusivamente la presenza o meno di debiti aventi i requisiti precedentemente rappresentati non essendosi ancora perfezionato l’effettivo annullamento, che si concretizzerà solo dopo la verifica del limite reddituale.
Se dal controllo del piano di pagamento, effettuato attraverso il servizio in argomento, emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), è possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.
I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi:
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Alla data del 20 agosto 2021 l’agente della riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle entrate:
Entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali restituisce a quest’ultimo il predetto elenco dei codici fiscali, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste dalla norma quelli relativi a soggetti che, sulla base:
risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti normativamente previsti per i quali pertanto, non si procede all’annullamento dei debiti ancorché, per gli stessi, ricorrano le condizioni richieste
L’annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate, per cui i debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
L’agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.
Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’Agenzia delle entrate, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.
Ciò in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.
Ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico oppure in via telematica.
Tale discarico non opera per le quote inserite nell’elenco prive dei requisiti reddituali e temporali previsti per lo Stralcio, nonché in relazione ai carichi esclusi.
L’erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco
Riepilogo delle data da ricordare per il condono cartelle (art. 4 del DL n. 41 del 2021) nella seguente tabella come riportata sulla Circolare n 11/E del 22 settembre 2021- ADE/Ader
Entro il 20 agosto 2021 | L’ agente della riscossione trasmette l’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo Stralcio (con l’esclusione di quelli indicati all’art. 4, comma 9, del d.l. n. 41 del 2021) |
Entro il 30 settembre 2021 | L’Agenzia delle entrate segnala i codici fiscali che restano fuori per superamento del requisito reddituale |
Entro il 31 ottobre 2021 | L’agente della riscossione procede con l’annullamento automatico dei debiti (nel caso di coobbligazione, non si procede con l’annullamento se uno dei coobbligati non ne ha diritto) |
31 ottobre 2021 | A tale data i debiti si intendono annullati |
Entro il 15 novembre 2021 | L’agente della riscossione presenta al Ministero dell’economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello Stralcio |
Entro il 30 novembre 2021 | L’agente della riscossione segnala l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori |
Entro il 31 dicembre 2021 | È previsto il versamento della prima rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione |
Entro il 30 giugno 2022 | È previsto il versamento della seconda rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione |