La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è uno strumento che obbliga i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla natura giuridica, a comunicare mediante via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle liquidazioni IVA mensili ovvero trimestrali.
Analizziamo brevemente come bisogna procedere nel caso di invio tardivo, omesso o incompleto della comunicazione.
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L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da Euro 500 a Euro 2.000[1].
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ai termini per l’invio della comunicazione, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati[2].
[1] art. 11, c. 2-ter del D.Lgs. 472/97
[2] art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 104/E del 2017, ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
La regolarizzazione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
Il ravvedimento per omessa o errata effettuazione della comunicazione segue quanto previsto dalle regole ordinarie dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’applicazione di una sanzione ridotta in base al momento in cui avviene la regolarizzazione.
Si riporta di seguito un riepilogo dell’importo della sanzione da applicare in base al periodo di versamento per omessa o inesatta Lipe.
Sanzioni | Periodo del versamento |
Euro 27,80 (1/9 sanzione ordinaria di Euro 250) | entro 15 giorni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 55,56 (1/9 sanzione ordinaria di Euro 500) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 62,50 (1/8 sanzione ordinaria di Euro 500) | entro 1 anno dalla data dell’omissione o errore |
Euro 71,43 (1/7 sanzione ordinaria di Euro 500) | entro 2 anni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 83,33 (1/6 sanzione ordinaria di Euro 500) | oltre 2 anni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 100 (1/5 sanzione ordinaria di Euro 500) | dopo la constatazione della violazione |
Ad esempio, per chi non ha provveduto tempestivamente ad inviare la comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre 2021, prevista per lo scorso 16 settembre 2021, sarà possibile intervenire utilizzando il ravvedimento operoso, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni, disponendo di una riduzione delle sanzioni pari a Euro 27,80 (1/9 di Euro 250).
La regolarizzazione dovrà essere effettuata presentando Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, indicando l’anno di riferimento e l’importo a debito da versare.
Il Modello F24 dovrà essere trasmesso esclusivamente mediante le modalità telematiche, direttamente (mediante Entratel o Fisconline) oppure mediante un intermediario abilitato (per esempio un commercialista, il Caf ecc.).