Speciale Pubblicato il 15/09/2021

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Rateazione debito Inail: nuove modalità 2021

di Dott. Sorrentino Vincenzo

Le nuove modalita di rateazione dei debiti INAIL . Una sintesi delle indicazioni su condizioni modalità di richiesta , della circolare 22 2021.



La circolare Inail n. 22 del 29 luglio 2019, disciplina le nuove  modalità di presentazione dell’istanza di rateazione,  la quale deve essere presentata tramite il servizio online al seguente percorso: Servizi online > Denunce > Istanza di rateazione.

Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza ed è articolato come segue:

L’Inail può concedere rateazioni fino ad un massimo di 24 rate mensili.

La rateazione riguarda i debiti per premi ed accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo.

Per le somme iscritte a ruolo la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento dal 1°marzo 2008 spetta agli agenti della riscossione.

 Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento. Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 

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Condizioni per la concessione della rateazione INAIL

L’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

Il tasso di interesse per la rateazione INAIL

Il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea, vigente alla data di presentazione dell’istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996,n. 402.



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