Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2024.
Per i soggetti obbligati, il 2 dicembre 2024 (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell'anno 2024.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.
In particolare a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:
Facciamo brevemente il punto sulle principali novità e le istruzioni riguardo all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nella guida di gennaio 2024.
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L’Agenzia delle Entrate elabora, con cadenza trimestrale, gli elenchi delle fatture elettroniche emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Tali elenchi sono resi disponibili ai contribuenti, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
Vengono così definiti due elenchi (A e B), consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:
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Come abbiamo detto, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B (per il 3° trimestre 2024 quindi entro il 15 ottobre 2024).
La guida dell’Agenzia delle Entrate, segnala che il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle indicate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Si ricorda che le modifiche all’Elenco B vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento, per quanto riguarda il secondo trimestre, le modifiche andavano effettuate entro il termine del 31 luglio.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si segnalano i seguenti casi:
La possibilità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari [1] (indicati), ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
In assenza di variazioni da parte del contribuente o dell’intermediario delegato, gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermati [2].
_______________________________
[1] art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998
[2] art. 6 DM 17.06.2021 modificato dal DM 4.12.2020 e Prov. V.34958 del 4.02.2021
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella.
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
Ricordiamo inoltre, che se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000,00 euro (soglia elevata in luogo dei 250,00 euro), il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il 30 novembre.
Periodo di riferimento | Scadenza versamento imposta di bollo |
1° trimestre 2024 | 31 maggio 2024 (*) (**) |
2° trimestre 2024 | 30 settembre 2024 (**) |
3° trimestre 2024 | 2 dicembre 2024 |
4° trimestre 2024 | 28 febbraio 2025 |
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Quindi, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia è stata elevata da 250,00 euro a 5.000,00 euro, così come previsto dalla conversione dal Decreto Semplificazioni (DL del 21.06.2022 n. 73).
Per approfondire leggi l'articolo Imposta di bollo su fatture elettroniche: versamento cumulativo sotto i 5.000 euro.
Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare:
I codici tributo [1] da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:
in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:
E' opportuno fare una precisazione, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).
Nel modello F24, tali codici dovranno essere indicati nella sezione “erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando l’anno in cui il versamento si riferisce.
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Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per:
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario della comunicazione o il proprio intermediario incaricato, possono fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.