Con il Decreto Legge n. 118/2021, già in vigore dal 25 agosto, tra le misure urgenti il legislatore ha previsto:
A ben vedere, le misure urgenti del Decreto sono volte ad individuare strumenti urgenti a favore delle imprese ed in particolare delle piccole e micro imprese, per ovviare a situazioni di crisi irreversibile in conseguenza degli effetti delle politiche di restrizione pandemica e al contempo, dell’assenza di validi forme di sostegno capaci di immettere liquidità nel tessuto imprenditoriale. Tanto è vero che, prevedendo lo slittamento di due anni delle procedure di allerta introdotte dall’art. 12 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII, il Decreto permette agli organi di controllo delle imprese in temporanea difficoltà, che avrebbero dovuto attivare gli organismi di composizione della crisi (OCRI) da settembre 2021, di intraprendere azioni alternative di risanamento d’impresa.
In più, è doveroso evidenziare che, il calcolo degli indici di allerta su dati di bilancio che di fatto hanno integrato i provvedimenti emergenziali susseguitesi nell’anno 2020, non avrebbe garantito l’attendibilità del risultato e soprattutto, la comparabilità per gli anni successivi post pandemia.
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[1] In particolare sono stati oggetto di modifica gli artt. 180,182 bis, quinquies, septies,186 bis, 236, Reggio Decreto n. 267/42; è stato introdotto l’art. 182 octies.
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Tra le misure d’urgenza, l’art. 2[1] del Decreto ha introdotto a partire dal 15 novembre 2021, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. In particolare, gli organi di controllo, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario, che ne rendono probabile il verificarsi della crisi o dell’insolvenza, devono segnalare per iscritto all’imprenditore (o all’amministratore) l’esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata.
Si ricorda tra l’altro che tale attività, rientra pienamente tra i doveri prescritti dall’art. 2403 c.c., ed in particolare nel dovere di vigilanza dell’organo di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento[2].
Il dovere di vigilanza permane altresì durante le trattative di mediazione. Tanto che, la tempestività dell’attività di segnalazione dell’organo di controllo (ex art. 15 del Decreto) viene valutata ai fini dell’esonero e dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. Di fatto, come già accennato sopra, si può affermare che, la composizione negoziata sostituisce il precedente obbligo di segnalazione all’OCRI con l’invito rivolto all’imprenditore ad attivarsi volontariamente ed autonomamente per l’individuazione di una strategia di risanamento e conservazione della continuità aziendale.
Al riguardo, il comma 2 dell’art. 2 del Decreto, tra le soluzioni attuative alternative per il superamento delle condizioni di squilibrio, individua espressamente il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. Inoltre, per la presentazione dell’istanza, la norma prevede l’istituzione di una piattaforma nazionale[3] (presso la Camera di Commercio competente territorialmente) che prevede altresì le indicazioni operative del piano di risanamento e un test di diagnosi teso alla verifica della ragionevole perseguibilità dell’attività dell’imprenditore.
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[2] Cfr. Peta, M. “I verbali del Collegio sindacale delle società non quotate: adeguatezza e funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile” su Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 2 agosto 2021. https://www.larevisionelegale.it/2021/08/05/i-verbali-del-collegio-sindacale-delle-societa-non-quotate-adeguatezza-e-funzionamento-dellassetto-organizzativo-amministrativo-e-contabile.
[3] Cfr Art. 5, Decreto Legge 118/21 - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento. Sulla piattaforma è disponibile: una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, contente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per il piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.
È bene evidenziare che, durante la trattativa della composizione negoziata, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e nel caso di probabilità di insolvenza ha il dovere di gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività[1]. Le trattative avvengono riservatamente ed autonomamente tra l’imprenditore e le parti con l’ausilio di un esperto che ha la funzione di facilitare la mediazione e l’assenza di pregiudizio per i creditori.
La norma non ha previsto l’obbligo del ricorso al tribunale. Inoltre durante il percorso della composizione si palesi l’esigenza di proteggere il patrimonio da iniziative che possono incidere negativamente sulle trattative e mettere a rischio il recupero prospettico ordinario dell’attività, è previsto che l’imprenditore ottenga misure straordinaria di difesa patrimoniale.
A bene vedere, questi aspetti salienti potrebbero dare a questo istituto il giusto impulso di attuazione in quanto meno oneroso (rispetto ad altre procedure) e più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico. Non meno importante, è anche la previsione della preclusione di attivazione di possibili azioni esecutive ed eventuale dichiarazione di fallimento per un periodo di 120 giorni prorogabile fino a 240 giorni.
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[1] Cfr. Art. 9 del decreto legge 118/2021, Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative “1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attivita'.2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. 3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. 4. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria. 5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6”.
Altro fattore di impulso al ricorso alla composizione negoziata è la summa di una serie di misure premiali e vantaggi relativamente a: