La scadenza per l’invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) del terzo trimestre 2021 è fissata al 30 novembre 2021.
Ecco le istruzioni per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
Soggetti interessati
Devono obbligatoriamente trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA[1], a prescindere dalla natura giuridica. Tale adempimento è rivolto pertanto anche agli enti pubblici che svolgono attività commerciale.
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad es. i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) ovvero non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (ad es. i soggetti minimi e forfettari), sempre che, nel corso dell’anno, non siano venute meno le condizioni di esonero.
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Modalità di trasmissione
Il modello della Comunicazione deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (ad es. un commercialista).
Termini di trasmissione
Le scadenze per l’invio della Comunicazione sono identici peri i soggetti trimestrali e mensili. La Comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La prossima scadenza è quella relativa al terzo trimestre 2021 che però dovrà essere effettuata entro il 30.11.2021.
La Comunicazione relativa al quarto trimestre del 2021 potrà essere inviata autonomamente entro il 28 febbraio 2022 oppure insieme alla dichiarazione IVA 2022 (anno d’imposta 2021) entro la medesima data.[2]
Si riportano di seguito i termini di trasmissione delle Comunicazioni:
La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Per ogni liquidazione deve essere compilato un apposito modulo, pertanto i soggetti mensili presenteranno tre moduli a ogni scadenza mentre i soggetti trimestrali presenteranno solamente un modulo.
Il modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
Andiamo a vedere del dettaglio come è composto il modello della Comunicazione periodica IVA 2021.
Il modello si compone delle seguenti parti:
Nel frontespizio vanno riportati i dati identificativi del contribuente, dell’impegno alla presentazione e l’anno d’imposta.
Nel quadro VP, vanno riportati tutti i dati relativi alla liquidazione periodica, in particolare:
L’art. 4 D.Lgs. 127/2015, modificato dell’art. 16 del Decreto 124/2019 detta le regole per il progetto sperimentale della precompilata IVA grazie ai dati delle e-fatture e dei corrispettivi.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori IVA, in un’apposita area web dedicata, le bozze dei registri IVA e delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
Per gli anni 2021 e 2022, i destinatari dei documenti precompilati saranno i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione, ad esclusione di alcune categorie di soggetti come quelli che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti particolari regimi speciali ai fini IVA (ad es. editoria, vendita beni usati, agenzie di viaggio). Dal 2022 verranno coinvolti anche i soggetti in regime IVA per cassa.
Dal prossimo 13 settembre sarà disponibile sul portale di “Fatture e corrispettivi” per i contribuenti o per i loro delegati, l’apposito applicativo web che consente di effettuare le operazioni sui documenti precaricati.
L’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che per il periodo dell’anno di riferimento della Comunicazione hanno partecipato, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni.
Nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, nella sezione “Dati generali” del frontespizio va indicata la partita IVA della controllante e gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14. Va invece omessa la compilazione dei righi VP7, VP8, VP9 e VP13.
L’ente o società commerciale controllante, oltre alla propria Comunicazione deve presentare anche una Comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”. In tale Comunicazione, contenente i dati della liquidazione periodica dell’IVA per il gruppo, non vanno compilate le caselle “Subforniture” e “Eventi eccezionali” nel rigo VP1 e non vanno compilati i righi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12 del quadro VP.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000[3].
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ai termini per l’invio della comunicazione, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso[4] per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Note
[1] Art. 21-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. del 30 luglio 2010,
n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. del 1° dicembre 2016, n. 225
[2] Art. 12-quater DL 34/2019
[3] Art. 11, c. 2-ter del D.Lgs. 472/97
[4] Risoluzione n. 104/E del 28.07.2017 e Art. 13 del D.Lgs n. 472/97