Al fine di favorire le misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 l’art. 32 D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione. Il limite massimo di spesa riconosciuto è di Euro 60.000 per ciascun soggetto beneficiario.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il credito d’imposta spetta ai seguenti soggetti:
Il credito d’imposta spetta per le seguenti spese:
a) sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi per Covid-19, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti beneficiari;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale DPI quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di DPI - dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta in oggetto può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
In particolare, con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo.
La comunicazione va inviata telematicamente dal 4.10 al 4.11.2021:
Il sistema rilascerà entro 5 giorni una ricevuta della presa in carico o dell’eventuale scarto della comunicazione presentata.
La finestra temporale prevista, è valida anche per presentare una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente, oppure per presentare la rinuncia integrale del credito d’imposta precedentemente comunicato.
Allegati modello e istruzioni.