Si è conclusa il 15 luglio la consultazione pubblica, aperta il 10 giugno 2021 riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, dello schema di decreto di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per individuare gli elementi indicativi della capacità contributiva dei contribuenti, al fine di determinare sinteticamente il reddito delle persone fisiche a decorrere dall’anno 2016 il c.d. redditometro.
Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell’ISTAT per il supporto metodologico e statistico finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Abbiamo appena pubblicato un ebook Redditometro 2021 per fare il punto di questo strumento che dopo l’emanazione del decreto tornerà ad essere applicato negli accertamenti per determinare sinteticamente il reddito. Riportiamo alcuni stralci dell’ebook rimandando alla lettura integrale per approfondimenti.
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Pur continuando a figurare tra gli strumenti accertativi a disposizione del fisco, l’accertamento sintetico di fatto negli ultimi anni era stato messo da parte a vantaggio, si ritiene, delle metodologie fondate sullo stimolo all’adempimento spontaneo (“compliance”) e sugli incroci di dati, anche provenienti dalle comunicazioni relative alla fatturazione elettronica “obbligatoria”.
Nelle parole del direttore dell’Agenzia delle Entrate:
“La progressiva digitalizzazione dei flussi informativi ha consentito all’Agenzia di affinare i criteri e le modalità di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, privilegiando un modello di azione che mira a prevenire i rischi di evasione ed elusione, piuttosto che a tentare di reprimerli ex post, e a incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti (con conseguenti effetti positivi sul gettito complessivamente recuperato a tassazione)” (E.M. Ruffini – audizione 05.05.2021 avanti la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria – “Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali”).
Nel presente contesto normativo, va detto, ci si trova di fronte a un fisco fondato su:
In questa prospettiva, anche il redditometro (cioè la formalizzazione degli indicatori di capacità contributiva utilizzabili per l’accertamento sintetico) servirà in primo luogo alla prevenzione (anziché alla mera “repressione”) delle violazioni.
Al nuovo decreto è allegata una “Tabella A” recante, appunto, i vari elementi indicativi della capacità contributiva presi in considerazione per la determinazione sintetica del reddito, rappresentati dalle macro-categorie “consumi”, “investimenti”, “risparmio” e “spese per trasferimenti”.
Per ciascuna macro-categoria, a propria volta suddivisa in varie voci, sono individuate le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi della capacità contributiva, che in alcuni casi riguardano spese sostenute dal contribuente e il cui importo è ricavabile dalle banche dati dell’anagrafe tributaria. Se tale dato non è disponibile viene utilizzato il valore della soglia di sussistenza della corrispondente voce individuata dall’ISTAT.
In assenza di dati, i prezzi sono distinti per gruppi e per categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente disponibili o presenti in anagrafe tributaria.
Quindi, per i beni e i servizi che ritenuti essenziali secondo uno stile di vita accettabile in relazione alla tipologia familiare di riferimento, se le informazioni non vengono acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, l’importo da prendere in considerazione è l’ammontare individuato dall’ISTAT come spesa minima necessaria per posizionarsi entro la soglia di “povertà assoluta”.
La soglia non è fissa, ma varia in considerazione di vari requisiti (numero di componenti il nucleo famigliare, età, area geografica di appartenenza).
L’Agenzia delle Entrate conserva comunque la facoltà di utilizzare – ai fini della ricostruzione della capacità contributiva - anche elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nella Tabella A.
È altresì presente una “Tabella B”, che riporta le tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza.
Il reddito complessivo accertabile è determinato in considerazione:
Innanzi tutto, si rammenta che l’accertamento sintetico può essere attivato sempre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato (art. 38, co. 6, D.P.R. n. 600/1973).
Inoltre, è stabilito che dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri previsti dall'art. 10 del TUIR; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge (art. 38, co. 8).
Ciò significa che prima va determinato il reddito “sintetico”, e quindi vanno operate le deduzioni per oneri. Inoltre, una volta determinata la maggior imposta secondo la metodologia sintetica, dalla stessa vanno scomputate le detrazioni previste.
Ciò premesso, si illustrano di seguito le caratteristiche di funzionamento del nuovo redditometro, che (per i periodi di imposta 2016 e seguenti, per i quali i termini generali di accertamento decadono il 31.12.2022) costituirà il “corollario” applicativo della metodologia.
L’art. 1 del decreto (“Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo”), dopo aver individuato (co. 1) l’ambito oggettivo, indica (co. 2) il significato da attribuire all’“elemento indicativo di capacità contributiva” del quale il decreto stesso fissa il contenuto induttivo.
Tale significato è identificato nella “spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l’archivio dei rapporti”.
Quest’ultimo, si rammenta, è stato costituito prevedendo, a carico di banche e intermediari finanziari, l’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei rapporti intrattenuti con i propri clienti, destinati all’archiviazione in un’apposita sezione dell’anagrafe tributaria [art. 37, co. 4, lett. a), D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla L. 04.08.2006, n. 248, che ha integrato il co. 6 dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973).
Sempre al co. 2, con rinvio alla già menzionata “Tabella A”, sono elencate le varie voci di spesa rilevanti.
Ai commi 3 e 4 dell’art. 1 in commento, viene specificato che il contenuto induttivo di cui all’art. 38 co. 5 del D.P.R. n. 600/1973 (spesa per l’acquisizione di beni e servizi e per il relativo mantenimento, ricostruita induttivamente, sulla quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito) trova espressione nella tabella A, anche in relazione al procedimento finalizzato alla ricostruzione dell’ammontare delle spese attribuite al contribuente.
Tale contenuto induttivo viene determinato tenendo conto delle risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.
La tabella A: