Speciale Pubblicato il 12/08/2021

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Contraddittorio endoprocedimentale: la vicenda preliminare è assorbente

di Dott. Roberto Bianchi

La cassazione ribadisce che nel caso di qualsiasi tipo di accesso dell'Amminstrazione in azienda che preveda il rilascio di PVC si innesca il termine sospensivo di 60 giorni



Nell’ambito delle garanzie riconosciute al soggetto sottoposto a verifiche tributarie il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della L. 4/1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione finanziaria e, pertanto, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, all’interno del p.v.c., dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui al co. 7 dell’art. 12 della L. 212/2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un ulteriore verbale di contestazione afferente le violazioni successivamente riscontrate.

A fornire queste interessanti indicazioni è la Cassazione (ordinanza n. 11694/2021 QUI il testo integrale).


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Rilascio del PVC e termini per il contraddittorio

Il contraddittorio endoprocedimentale ha attirato ancora una volta l’attenzione dei Giudici del Palazzaccio i quali, attraverso l’ordinanza in commento, hanno rappresentato alcuni stimolanti elementi di riflessione su tale assunto.

Relativamente agli atti istruttori che comportano l’obbligo di rilascio del PVC, a far data dal quale decorre il termine sospensivo di 60 giorni che precede la notifica dell’atto di accertamento, è necessario rammentare che, ai sensi del co. 6 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, al termine di ogni accesso da parte dell’Amministrazione finanziaria presso i locali del contribuente, deve essere rilasciato un processo verbale (sottoscritto anche dal soggetto verificato) dal quale risultino le rilevazioni effettuate, le richieste formulate e le risposte ricevute.

L’art. 24 della Legge n. 4/1929 prevede, infatti, che le violazioni delle norme contenute nelle disposizioni di natura finanziaria debbano essere constatate attraverso un processo verbale.

Il Collegio di legittimità, attraverso l’ordinanza n. 582/2019, ha ribadito che la disciplina non individua alcuna distinzione, nemmeno in chiave interpretativa, tra verbale di chiusura delle operazioni di controllo e verbale di mero accesso istantaneo finalizzato ad acquisire la documentazione e, di conseguenza, risulta arbitrario applicare il termine di 60 giorni operando delle distinzioni in relazione al tipo di operazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria in quanto la redazione di un verbale risulta essere sempre necessaria, anche nella circostanza rappresentata da una semplice acquisizione di documentazione.

Tali conclusioni scaturiscono dall’enunciazione utilizzata dal legislatore che si è avvalso, nell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’espressione “processo verbale di chiusura delle operazioni”, ovvero di una formulazione testuale dal significato ben più ampio rispetto a quello desumibile dall’art. 24 della Legge n. 4/1929 (Cass. sent. n. 6811/2019).

Con l’ordinanza n. 12094/2019 la Suprema Corte ha ribadito, infatti, che il termine sospensivo di 60 giorni deve essere rispettato, in merito all’attivazione del contraddittorio, tanto a seguito di verifica quanto di accesso funzionale alla mera acquisizione documentale, sancendo che, di fatto, è del tutto irrilevante la circostanza che il contribuente abbia interpretato l’accesso mirato come in realtà finalizzato a una verifica generale in quanto, in ogni caso, a seguito di qualsivoglia tipologia di accesso che preveda il rilascio di un PVC, si innesca il periodo sospensivo di 60 giorni, sia che si tratti di accesso funzionale all’acquisizione di alcuni documenti fiscali, sia che si tratti di accesso indirizzato all’acquisizione di tutte le scritture contabili afferenti all’anno d’imposta oggetto di verifica, mentre la successiva conclusione dell’accertamento presso i locali dell’Agenzia delle entrate non comporta alcun obbligo di rilascio di un ulteriore “processo verbale di constatazione”.


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione 11694 del 5.5.2021 contraddittorio

TAG: Accertamento e controlli