E' stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 224 agosto 2021, il decreto legge 118/2021, allegato a questa notizia. Il testo, introduce:
A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:
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Ai sensi dell'art 2 si istituisce una composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Possono avvalersi di tale procedura:
Tali soggetti possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
La nomina dell'esperto avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8.
Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica della CCII (attiva dal 15 novembre) mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.
L'imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza
Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5.
I commercialisti e gli altri professionisti previsti dalla norma, possono presentare domanda di iscrizione all’elenco alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente corredandola da:
Ciascuna camera di commercio designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016.
La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.
La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni.
La commissione è costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome ed è composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio presso cui è costituita la commissione;
c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza
Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, ricevuta l’istanza da parte dell'imprenditore la comunica il giorno stesso alla commissione costituita unitamente a una nota sintetica contenente:
Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente.
La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.
La commissione decide a maggioranza. Se la commissione non provvede nel termine, la nomina è effettuata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione, nei successivi due giorni lavorativi.
Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio.
L’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato.
L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.
L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di crisi.
Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore.
È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Sulla piattaforma è disponibile:
accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per il piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.