Speciale Pubblicato il 05/08/2021

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L'informativa di bilancio delle rimanenze secondo lo IAS 2

di Quindici dott.ssa Antonella

Lo IAS 2 disciplina i criteri di contabilizzazione e l’informativa da inserire in bilancio in merito alle rimanenze di magazzino.



Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 2 disciplina i criteri di contabilizzazione e l’informativa da inserire in bilancio in merito alle rimanenze di magazzino. Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita e da quelli impiegati nei processi produttivi.  Il Principio stabilisce che il costo delle rimanenze deve essere sospeso ed è chiamato a concorrere alla formazione del risultato d’esercizio solo al momento della vendita (per quelle scorte detenute per la successiva rivendita) o del consumo (per quelle scorte che vengono utilizzate nel processo produttivo).  

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Le indicazioni in bilancio secondo lo IAS 2

Lo IAS 2 stabilisce che nelle Note al Bilancio occorre fornire le seguenti informazioni aggiuntive in merito alle scorte di magazzino:

  1. i Principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo utilizzato per la valutazione del costo, che può essere uno dei seguenti:

Si ricorda che per i beni che non sono fungibili e per quelli mantenuti distinti per specifici progetti, il valore delle rimanenze deve essere calcolato impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici. Invece, per la valorizzazione delle rimanenze di beni fungibili si utilizzano gli altri due metodi previsti dallo IAS 2, ossia il FIFO e il metodo del costo medio ponderato.

Il metodo FIFO (first-in-first-out) si basa sull’ipotesi che i beni che sono stati acquistati o prodotti per primi escano per primi dal magazzino. Conseguentemente i beni presenti tra le rimanenze alla fine dell’esercizio sono quelli che sono stati acquistati o prodotti per ultimi. Invece, in base al metodo del costo medio ponderato, il costo di ciascun bene viene calcolato facendo la media ponderata tra il costo di beni simili all’inizio dell’esercizio e il costo di beni simili acquistati o prodotti nel corso dell’esercizio. 

  1. il valore contabile delle rimanenze nel loro complesso e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per le caratteristiche dell’entità. Comunemente si ritiene che una classificazione minimale da esporre possa essere la seguente:

            - merci;

            - materie prime;

            - semilavorati e prodotti in corso di lavorazione;

            - prodotti finiti.

  1. il valore contabile delle rimanenze iscritto al fair value al netto dei costi di vendita per quelle scorte che sono valutate in tal modo. Si ricorda che il Principio stabilisce che le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo.  Per valore netto di realizzo si intende il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’attività e calcolato al netto dei costi che bisogna sostenere per il completamento della produzione nonché di quelli che occorreranno per realizzarne la vendita. In generale i beni in magazzino non possono essere iscritti in bilancio ad un valore superiore all’ammontare che è possibile realizzare dalla loro vendita o dal loro uso nel ciclo produttivo. Inoltre, le rimanenze detenute per finalità di trading vanno sempre valutate al fair value. Si precisa che le stime del valore netto di realizzo devono esser fatte tenendo conto dello scopo per il quale il magazzino è detenuto. Ad esempio, se sono presenti scorte che risultano essere detenute a fronte di vendite già concluse, in questo caso il valore netto di realizzo deve essere calcolato con riferimento al corrispettivo che è stato contrattualmente pattuito. 
  1. il valore delle rimanenze imputato come costo nell’esercizio: il costo delle rimanenze viene sospeso ed imputato a conto economico con la vendita o il consumo nel processo produttivo;
  2. il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze: secondo lo IAS 2 qualora il valore netto di realizzo risulti essere inferiore al costo occorre procedere con la svalutazione e rilevare la perdita di valore nel conto economico. Tale fattispecie, ad esempio, si verifica nei casi in cui le rimanenze risultino essere danneggiate o siano ormai obsolete e conseguentemente si preveda che non vengano più utilizzate nel normale processo produttivo e dunque non sia più possibile recuperare il loro valore attraverso la normale produzione. Si ricorda che secondo i Principi Contabili Internazionali occorre procedere alla svalutazione delle scorte anche nel caso di eccedenze di magazzino che si verificano qualora i beni siano detenuti in quantità superiori al fabbisogno del normale ciclo produttivo e il valore netto di realizzo risulti essere comunque inferiore al costo. Altri casi in cui occorre procedere con la svalutazione delle scorte possono verificarsi se si riscontra una riduzione dei prezzi di vendita dei beni a magazzino o anche nell’evenienza in cui il costo delle rimanenze non possa più essere recuperabile o perché vi è stato un aumento dei costi stimati per effettuare il completamento del processo produttivo nel quale sono impiegati o perché si sono incrementati i costi stimati da sostenere per realizzarne la vendita.  E’ bene precisare che le materie prime detenute per essere utilizzate nel ciclo produttivo non vanno svalutate al di sotto del costo nel caso in cui si preveda che i prodotti finiti nei quali verranno incorporate saranno venduti ad un valore pari o superiore al costo stesso. In effetti solo nel caso in cui una variazione nel prezzo dei materiali indichi che il costo dei prodotti finiti risulterà eccedere il valore netto di realizzo, occorre procedere con la svalutazione fino a tale valore;
  3. il valore di eventuali storni di svalutazioni operate negli esercizi precedenti qualora si ravveda la necessità di procedere in tal senso: secondo lo IAS 2 ad ogni esercizio bisogna procedere alla valutazione delle scorte e qualora vengano meno gli elementi che precedentemente avevano determinato la svalutazione delle rimanenze si rende necessario procedere con un ripristino di valore. Ad ogni modo il ripristino di valore non deve mai eccedere l’ammontare della svalutazione originariamente rilevata;
  4. gli elementi che comportato lo storno di una svalutazione di rimanenze: occorre fornire una descrizione di ciò che ha comportato il ripristino totale o parziale di una svalutazione precedentemente rilevata; 
  5. il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività, laddove sia presente questa casistica.


Leggi anche: Rimanenze: i criteri di rilevazione secondo gli IAS  pubblicato sul sito della Revisione Legale



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