Speciale Pubblicato il 23/05/2024

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Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024

di Redazione Fisco e Tasse

Breve guida per la rateizzazione dei debiti tributari da cartelle di pagamento: le Entrate e l'ADER pubblicano la guida 2024 con tutte le novità



Le Entrate hanno aggiornato e pubblicato la guida 2024 con tutte le regole sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento. 

Vediamo di seguito tutti i tipi di rateizzazione delle cartelle in base al debito e alla tipologia di ammortamento.

Prima però, facciamo una premessa e ricordiamo che l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:

Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo da:

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione: 

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per approfondire il tema delle cartelle di pagamento ti consigliamo:

Cartelle di pagamento: rateizzazione ordinaria

Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). 

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. 

La rata minima è pari a 50 euro.

Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme fino a 120 mila euro

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto. 

Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme oltre 120 mila euro

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. 

Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

Cartelle di pagamento: rateizzazione straordinaria a 120 rate

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). 

I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica.   

In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante. 

Proroga della rateizzazzione

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.   

La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.   

La proroga può essere: 

Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga. 

I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.  



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