Il co. 50 dell’art. 1 della L. 178/2020 ha previsto l’opzione per l’estensione del regime dei “lavoratori impatriati” disponendo un sostanziale allungamento del regime di favore, applicabile già a far data dal mese di aprile 2020, anche agli “impatriati” che beneficiavano di tale regime alla data del 31/12/2019. (Leggi qui Impatriati ecco i codici tributo per il prolungamento dell'agevolazione)
La scelta di prolungare la valenza del menzionato regime è correlata al versamento di una somma pari al 5% o al 10% dei compensi per lavoro dipendente e/o lavoro autonomo generati nel nostro paese e che hanno beneficiato della disciplina agevolativa, afferenti al periodo antecedente all’esercizio dell’opzione.
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ll’interpello n. 904-1173/2021(QUI il testo) - ha specificato che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, il gravame “deve essere calcolato sull'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona” e non solamente sul reddito agevolato “atteso il dato letterale della disposizione che fa riferimento ai redditi "oggetto dell'agevolazione" e non a quelli ridotti per effetto dell'agevolazione medesima”.
La DRE lombarda ha affermato, inoltre, che la quantificazione degli importi deve essere determinata sul reddito di lavoro dipendente complessivamente prodotto, “indipendentemente dal luogo di produzione dello stesso”.
Tale affermazione, tuttavia, non risulta essere congruente con la ratio della disposizione in quanto il gravame – che deve essere conteggiato sull’intero reddito e non solamente sulla quota agevolata - deve fare riferimento a redditi prodotti nel nostro paese, in quanto è solamente a questi ultimi che la norma agevolativa si rivolge.
L’esercizio dell’opzione è inoltre complementare alla sussistenza di determinate prerogative quali la presenza di figli minorenni e/o l’acquisto di un immobile in Italia entro il termine disposto per l’esercizio dell’opzione.
Il provvedimento n. 60353 del 03/03/2021 del direttore dell’Agenzia Entrate ha sancito che l’esercizio dell’opzione (e il correlato versamento delle somme dovute), deve essere perfezionato entro il 30 giugno “dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione”, specificando che se “tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020” il versamento deve essere effettuato entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (30/08/2021).
La dottrina si è interrogata in merito al “primo periodo di fruizione” chiedendosi se fosse da interpretare come il primo quinquennio agevolato piuttosto che il primo periodo d’imposta agevolato, alimentando il dubbio se l’opzione dovesse essere esercitata entro il 30/08/2021 per tutti i contribuenti che alla fine del 2020 avessero già beneficiato dell’agevolazione per almeno un periodo d’imposta.
Tale incertezza risulta essere correlata a qualche ulteriore perplessità in merito agli effetti dell’eventuale opzione esercitata nel 2020 per un contribuente rientrato nel beneficio nell’anno 2019, in merito alle annualità di espansione dell’agevolazione.
La DRE insubre non pare sollevare impedimenti in merito all’esercizio dell’opzione anticipata, sebbene resti da chiarire l’individuazione del corretto intervallo temporale nel quale le agevolazioni competono e, pertanto, se l’opzione manifestata possa interessare il decennio 2019-2028 o debba essere circoscritta ai periodi 2019-2025.
La scheda “lavoratori impatriati” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’opzione richiamata, afferma che “i soggetti per cui l’ultimo anno di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati” è stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30 agosto 2021. Gli altri soggetti effettuano il versamento entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime per i lavoratori impatriati”.
Tutto ciò parrebbe essere sufficiente ad affrancare i contribuenti rientrati in Italia entro il 31/12/2019 - per i quali il 2020 non abbia rappresentato il quinto anno di agevolazione - da potenziali pericoli di decadenza dal beneficio del prolungamento in caso di mancato pagamento del tributo necessario all’esercizio dell’opzione entro il 30/08/2021.
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