Prima del 2017, le uniche notifiche valide, erano quelle effettuate tramite Poste Italiane e ciò perchè il servizio inerente la notificazione a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 era affidato in via esclusiva al “fornitore del servizio universale” che è Poste Italiane S.p.a..
L'art. 4 del d.lgs. n. 261/99, inoltre riservava esclusivamente al fornitore del servizio universale quindi a Poste Italiane, con una ampia dizione, «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».
Questo sistema non creava dubbi e confusione.
Con la legge n. 124 del 2017 il Parlamento Italiano ha liberalizzato il settore delle poste, e la situazione in merito alla notifica delgi atti è diventata un pò più confusionaria.
Inoltre tra questi servizi liberalizzati a seguito della normativa europea, vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali dunque anche degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.
La nuova Legge prevede che a partire dal 2017 le poste private, con particolari requisiti di Licenza Individuale Speciale ed Iscrizione ad Albo Speciale tenuto dal M.E.F. possano compiere le Notificazioni con data certa di Raccomandate contenenti Atti Amministrativi dei Comuni, Province, Regioni, e Tributari e Giudiziari dello Stato.
Le Licenze Individuali Speciali sono rilasciate a seguito di domanda presentata dall’operatore particolare di posta privata al Ministero di Giustizia e sottoposte alla Vigilanza dell’Autorità AGCOM.
Licenza Individuale Speciale :
Tali operatori di poste private devono presentare domanda speciale al ministero, avere adeguate consistenze di capitale, dipendenti e strutture, fornire adeguata fideiussione al M.E.F. senza la quale la licenza è nulla e tale operatore non può svolgere la sua funzione di notificatore.
Quindi le notifiche effettuate da Poste Private prima della concessione della prima Licenza Speciale nell’anno 2017 sono INESISTENTI per mancata autorizzazione ad operare.
Mente le notificazioni effettuate in data successiva alla prima licenza anno 2017 sono nulle per mancata abilitazione operativa del soggetto di poste private.
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La Cassazione con Sentenza n.2035 del 2014 ha precisato che solo l’operatore di poste italiane spa, operatore pubblico ha la qualifica di pubblico ufficiale e quindi può garantire la presunzione di veridicità fino a querela di falso, mentre gli operatori di poste private, prima della prima licenza nell’anno 2017, non sono considerati pubblici ufficiali e pertanto le loro notifiche sono nulle.
Gli operatori di poste private, ad oggi abilitati con speciale licenza di concessione amministrativa ed adeguata fideiussione bancaria o assicurativa sono individuati in un albo speciale pubblicato dal ministero dello sviluppo economico, elenco pubblico ed online, e sono:
Tale elenco è aggiornato con periodicità semestrale per tenere conto di nuove Licenze Rilasciate o per Licenze Revocate.
Tutti gli altri operatori di servizi postali privati sono non abilitati; pertanto, non possono svolgere attività di notificazione di atti amministrativi pubblici , tributari , giudiziari , e i relativi atti ed attività sono nulli da origine.
In genere gli operatori postali privati hanno una licenza individuale semplice che non richiede nessuna formalità per quanto riguarda il capitale sociale, numero dipendenti, fideiussioni ed altro.
Si può ottenere con domanda semplice via mail e permette di fare:
Quindi la corrispondenza commerciale tra privati ed i piccoli pacchi postali possono essere svolti da operatori di posta privata con licenza individuale semplice.
Mai notifiche di atti amministrativi pubblici, tributari e giudiziari.
In questo senso si è espressa di nuovo la Corte di Cassazione con la sentenza n.7 del 2019 che ha escluso la possibilità di notificazioni giudiziarie ed equivalenti a favore di soggetti che non hanno licenza individuale speciale.
Quindi conclude la Suprema Corte di Cassazione che: ”Sicché, in ossequio a quanto indicato dalla Corte, è da ritenersi che la P.A., per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari, possa avvalersi dell'ausilio di "licenziatari privati" nel solo caso in cui costoro abbiano richiesto ed ottenuto dal Ministero la concessione della apposita "licenza individuale speciale" che comprovi il possesso dei requisiti di "affidabilità, professionalità ed onorabilità" richiesti dalla legge per la fornitura dei servizi di cui trattasi, a nulla rilevando l'eventuale e, in ogni caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste dalla nuova disciplina normativa.””
Pertanto, ha concluso il Consesso giudicante, «fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali», deve trovare conferma l'unanime orientamento sin qui stratificatosi, ossia che «la notifica a mezzo posta privata è da ritenere inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria».
Si conclude ricordando che: le notifiche di atti amministrativi, giudiziari, tributari, e le relative raccomandate informative ai sensi dell’art.140 c.p.c. devono essere effettuate solo con servizio postale universale, poste italiane SPA, altrimenti sono inesistenti nel periodo dal 2011 al 2017.
Per la difesa occorre contestare in atti giudiziari la inesistenza giuridica della notifica.
Per gli atti notificati in data successiva al 2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione riconoscono il ruolo di notificatore anche agli operatori postali privati se e solo se, condizione necessaria e sufficiente, dotati di licenza individuale speciale ed iscrizione ad albo speciale del ministero.
Al riguardo si veda la sentenza di Cassazione, SS.UU. nr.13452 e 13453 dell’anno 2017