Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha recentemente pubblicato (giugno 2021) il documento dal titolo “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”.
Tale documento contiene format e modelli di verbali per:
1) Verbale dell’assemblea degli associati (o dell’organo deputato nelle fondazioni) di nomina dell’organo di controllo/soggetto incaricato della revisione legale dei conti negli enti del terzo settore (articoli 30 e 31 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017)
2) Verbale di insediamento dell’organo di controllo
3) Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo
Ovviamente, i verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.
A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati nel Documento dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. Evidentemente, spetterà al professionista adeguare i formati esistenti alla situazione per definire le indicazioni che meglio sono in grado di rappresentare la realtà dell’organizzazione.
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In Premessa al citato Documento del CNDCEC – redatto dal Gruppo di Lavoro Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS area No Profit - si evidenzia come l’entrata in vigore del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” (CTS) abbia comportato per gli enti non lucrativi che entrano a fare parte del cosiddetto “Terzo settore” la definizione di una governance che appare in alcuni casi meglio disciplinata e uniforme rispetto al previgente sistema normativo, quando tali aspetti erano lasciati allo statuto e al rispetto dei principi generali.
In relazione al tema dei controlli, il riferimento va all’art. 30 del Codice di Terzo settore che stabilisce come nelle fondazioni del Terzo settore debba essere sempre nominato un organo di controllo, anche monocratico; invece, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, risulta obbligatoria qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
Tale obbligo cessa invece se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Inoltre, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria quando l’ente ha costituito uno o più “patrimoni destinati” ai sensi dell’articolo 10 CTS.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile, in materia di cause di ineleggibilità e decadenza dei membri. I componenti dell’organo di controllo devono essere nominati tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile: nello specifico, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, vanno individuati fra gli iscritti agli Albi professionali elencati con Decreto Min. della Giustizia ovvero tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Per quanto riguarda le sue funzioni, l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni inerenti:
Attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS.
Si ricorda, infatti, che nel bilancio sociale si deve dare proprio atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
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Il Codice di Terzo settore (art. 31, CTS) prevede espressamente che le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale (iscritti nell’apposito registro) quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
Si evidenzia in aggiunta che, al superamento dei citati parametri, l’attività di revisione legale dei conti può essere direttamente espletata dall’organo di controllo di cui all’art. 30 CTS.
In tal caso lo stesso deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
In analogia con quanto disposto nell’articolo precedente, l’obbligo i nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati; la nomina risulta comunque obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati, sempre ai sensi dell’articolo 10, norma cit.
L’adeguamento semplificato degli statuti, rinviato al 31 maggio 2022 dall’art. 66, co. 1 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, ha comportato già la nomina di molti organi di controllo per le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e, nel caso in cui l’entrata in vigore dello statuto non sia stata differita all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche per le Onlus.
Sul punto, per una maggiore chiarezza sugli adempimenti richiesti durante questo (perdurante) regime transitorio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la Nota n.11560 del 2 novembre 2020 in cui dispone che gli ETS “temporanei” che superano i parametri degli artt. 30 e 31 del CTS sono tenuti a nominare i richiamati organi di controllo già con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 e quindi al superamento dei parametri per gli esercizi 2018 e 2019.
Il Min. Lav. richiama infatti la precedente nota n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017 in cui si specifica il seguente principio interpretativo: «le norme del codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi».
Di conseguenza, gli artt.30 e 31, in quanto inerenti all’organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all’operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell’adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio.
Confermata dunque l’immediata efficacia degli artt. 30 e 31 CTS, il computo dei due esercizi consecutivi va calcolato a partire dall’esercizio 2018 (e il riscontro dei richiamati parametri andrà fatta, appunto, considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019).
Sul piano pratico, le nomine non effettuate con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 sarebbero dovute avvenire con la prima assemblea utile, che potrebbe anche coincidere con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, quest’anno convocabile, con le precauzioni resesi necessarie per l’emergenza pandemica da Covid-19, entro il 29 giugno 2021 (secondo quanto previsto in ultimo dall’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021).
Tali nomine dovranno essere oggetto di pubblicità nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, una volta che questo diverrà operativo, come indicato dall’art. 20, lettera f) del DM n. 106 del 10 settembre 2020.
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