Il presente approfondimento analizza il contenuto della Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in tema di adempimenti e obblighi riguardanti trasparenza e pubblicità resi ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 articolo 1, commi 125 – 129, con richiamo all’impianto sanzionatorio che comporta una sanzione amministrativa pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di Euro 2.000.
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Circolare Ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 in aggiornamento alla Circolare Ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019.
I destinatari di tale circolare sono i soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA e con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’articolo 2 bis del D.Lgs. 33 /2013 con particolare riferimento ai soggetti facenti parte del Terzo Settore già attenzionati nella Circolare Ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 e dal successivo intervento legislativo contenuto nell'art. 35 del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha riformulato la disciplina contenuta nell’articolo 1 della Legge 124 /2017 dai commi 125 al 129.
Si tratta delle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
A fronte della originaria formulazione del comma 125 che faceva riferimento a vantaggi economici di qualunque genere, il nuovo testo restringe il campo di applicazione con l’esclusione dei soggetti che ricevono apporti di natura corrispettiva a fronte di un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo.
Per “vantaggio generale “ si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale , in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni e in tale prospettiva rientrano anche i contributi del cinque per mille.
Chi sono le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti è indicato nell’articolo Art. 2-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 concernente il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni che indica per “pubbliche amministrazioni tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Al comma 2 e 3 del citato articolo viene indicato che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica in quanto compatibile anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a 50.000 euro , la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni, in cui la totalità dei titolati o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni . La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a 50.000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
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Le somme ricevute a titolo di cinque per mille manifestano la loro pubblicità a norma del contenuto dell’articolo 16 , comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 : I beneficiari di cui al comma 1 hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
Dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno .
Alla originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese si sostituisce un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati senza alcuna distinzione di categorie.
A carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione; solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall'amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.
Normativa di riferimento
Oggetto della Circolare è la riformulazione della disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche previste dai commi dal 125 al 129 dell’articolo 1 della Legge 124/2017 al fine di apportare una applicazione pratica alla disciplina in oggetto, in particolar modo con riferimento agli obblighi informativi. L’articolo 1 della Legge 124/2017 fu già sottoposto a una interpretazione da parte del Mise [1]
Interpretazione del Mise
Il Mise è intervenuto sulla materia a seguito dei numerosi dubbi interpretativi tra gli operatori e i destinatari delle nuove misure in vigore rispondendo a diversi quesiti:
Quesito n. 1: individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma ed ai correlati controlli.
Quesito n. 2: decorrenza dei nuovi obblighi informativi.
Quesito n. 3: Ambito di applicazione delle nullità previste dell’art. 1 comma 125 della L. 124/2017 in casi di mancata pubblicazione.
[1] https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/parere-CdS-commi-125_129-art-1-L-124_17-RIV.pdf.
[2] https://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf
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