Speciale Pubblicato il 21/06/2021

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Erogazioni liberali a favore di una Fondazione non residente

di Moroni Avv. Francesca

Regole per fruire di deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali fatte nei confronti di fondazioni con sede legale all'estero



Con risposta all’istanza di interpello n. 406 del 16 giugno 2021, le Entrate chiariscono che una Fondazione (no profit) avente sede all’estero, può usufruire del regime fiscale agevolato in materia di deduzioni per erogazioni liberali, di cui al Codice del terzo settore, soltanto qualora sia regolarmente iscritta presso l’Anagrafe Onlus (italiana).

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1. Il caso di specie sottoposto alle Entrate

L’istante è una Fondazione di diritto tedesco, regolarmente iscritta presso il Registro Federale (tedesco) di settore e soggetta al controllo della competente Autorità statale.

La stessa dichiara che i beni patrimoniali di sua proprietà sono destinati allo svolgimento di un’attività di pubblica utilità per il perseguimento di un bene comune. 

In particolare lo scopo dell’ente risulta essere la promozione: 

  1. della scienza e della ricerca; 
  2. dell’assistenza ai bambini e ai giovani;
  3. dell’istruzione e della cultura; 
  4. della tutela della natura e dell’ambiente; 
  5. della ricerca medica e biologica in tutto il mondo; 
  6. del benessere dei bambini e dei giovani; 
  7. dell’educazione, con particolare riferimento a quella dei bambini.

Al riguardo, la Fondazione istante chiede all’Agenzia delle Entrate se in qualità di ente comunitario tedesco sia applicabile l’articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con gli stessi requisiti previsti per gli enti del terzo settore residenti in Italia. 

Nel dettaglio, la norma stabilisce detrazioni e deduzioni a seguito di erogazioni liberali effettuate dai contribuenti (persone fisiche, enti e società) residenti in Italia, a favore di enti di Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5 del CTS.

Inoltre, la stessa Fondazione chiede chiarimenti sul fatto per cui, pur non essendo residente in Italia, possa iscriversi nei registri italiani del Terzo settore al fine di poter applicare la disciplina fiscale sopra richiamata.

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2. La normativa di riferimento

L’art. 4, comma 1 del Codice di Terzo settore stabilisce che sono enti del Terzo settore non solo quelli “nominati” e specificamente disciplinati dalle legge (come le organizzazioni di volontariato o le imprese sociali), ma anche tutte le altre associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgano una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che siano inoltre iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. 

Pertanto, oltre a enti del Terzo settore “tipici”, il Codice ammette enti del Terzo settore “atipici” in forma di associazione o di fondazione. Oltre alle finalità e all’attività, anche l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore è uno degli elementi essenziali per la qualifica di ente di Terzo settore. 

Occorre ricordare che il regime fiscale agevolato, stabilito per gli ETS, andrà ad applicarsi solo agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (ancora non richiesta dal governo italiano) e comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso. 

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, sono state rese note le regole di funzionamento del RUNTS con le relative modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale; tuttavia non è stata ancora fissata la data che sancisce l’inizio dell’operatività del Registro stesso.

Di conseguenza, durante questo (perdurante) periodo transitorio, ai sensi dell’art. 104, comma 1 del Codice di Terzo settore si stabilisce che alcune disposizioni trovano già piena operatività a partire dal 1° gennaio 2018, ma esclusivamente alle ONLUS, ODV e APS.

Tra queste disposizioni rientra anche l’art 83 del Codice di Terzo settore che delinea la disciplina in materia di deduzioni e detrazioni IRPEF e IRES a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano liberalità in denaro o in natura a favore di ETS. 

Si ricorda anche che con Decreto Min. Lav. del 28 novembre 2019 sono state emanate specifiche disposizioni in materia di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Nel dettaglio, l’art. 83 CTS prevede che:

Pertanto, in attesa che diventi operativo il RUNTS, l’agevolazione prevista dal citato articolo 83, commi 1 e 2, risulta applicabile esclusivamente agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore quali: ONLUS, ODV e APS.

A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, invece, l’agevolazione in esame troverà applicazione a tutti gli enti che si qualificano quali ETS.

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3. La risposta delle Entrate alla Fondazione estera

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come l’applicabilità dell’articolo 83, comma 1 e 2, del CTS alla Fondazione Istante “non residente” vada valutata non sulla base della sussistenza in capo alla stessa dei “nuovi” requisiti previsti dal CTS ma sulla base del possesso della qualifica di ONLUS (articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), di ODV (legge 11 agosto 1991, n. 266) nonché di APS (legge 7 dicembre 2000, n. 383).

Relativamente alle ONLUS, si ricorda che con circolare 26 giugno 2006, n. 24/E, è stato precisato che ricorrendo tutti i requisiti di cui al citato articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, nulla osta al riconoscimento della qualifica di ONLUS in favore degli enti residenti all’estero e, quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo.

Tale principio può essere esteso anche alle fondazioni estere, in quanto in attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996, il decreto legislativo n.460 del 1997, all’articolo 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, «sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica» (circolare del 26 giugno 1998, n. 168).

Di conseguenza, per ottenere la qualifica di ONLUS è necessario, da parte della fondazione non residente, l’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS, presso l’Agenzia delle Entrate. 

Ottenuta dunque la qualifica di ONLUS l’ente interessato potrà fruire, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 104, comma 1 del CTS, dell’agevolazione stabilita dall’articolo 83, commi 1 e 2, del CTS a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti anche in relazione alle modalità delle erogazioni liberali in denaro.

Al riguardo, ai fini della tracciabilità, le donazioni vanno effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Di contro, le erogazioni liberali in natura devono rispettare quanto disposto dal citato DM 28 novembre 2019.

Successivamente, a decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l’agevolazione di cui al citato articolo 83, commi 1 e 2 risulterà applicabile a tutti gli enti che si qualificano come ETS iscritti nel RUNTS. 

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare specifica richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul portale del RUNTS, ai sensi dell’articolo 34 comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020.

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TAG: Terzo Settore e non profit Oneri deducibili e Detraibili