Speciale Pubblicato il 18/06/2021

Tempo di lettura: 4 minuti

Riforma della giustizia civile: benefici fiscali in vista

di Avv. Laura Biarella

Riforma processo civile: obiettivo abbattimento del 40% del tempo di definizione dei processi civili, secondo l’impegno assunto dal Governo con l’UE tramite il PNRR



Tra gli intenti della riforma della giustizia civile, dichiarati dalla Ministra Cartabia, c’è quello di rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e stimolare una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti, contrastando gli eccessi di litigiosità. Per questo si intendono valorizzare, tramite importanti incentivi fiscali, gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

L'articolo continua dopo la pubblicità

I 24 emendamenti governativi

Alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama sono stati depositati gli emendamenti governativi al disegno di legge delega in tema di riforma del processo civile. Terminata la bollinatura ad opera della Ragioneria generale dello Stato, la Ministra della Giustizia Cartabia ha sottoscritti i 24 emendamenti, che iniziano in tal modo l’iter parlamentare, nella prospettiva di un approdo nell’aula del Senato a partire dal 20 luglio, come riportato sul comunicato del 16 giugno, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. 

L’obiettivo è l’abbattimento del 40% del tempo di definizione dei processi civili, secondo l’impegno assunto dal Governo con l’UE tramite il PNRR, e da cui dipende l’erogazione dei fondi occorrenti per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia. La riforma, tra gli obiettivi, mira a semplificare i procedimenti civili nelle forme e nei tempi, fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini, favorire l’attrazione degli investimenti stranieri.

La valorizzazione della giustizia alternativa tramite incentivi fiscali

Tra le novità, emerge la valorizzazione delle forme di giustizia “alternativa” (cd. ADR) e, la stessa Ministra, ha dichiarato di essere intenta a lavorare su tale punto, al contempo evidenziando che “Il ruolo fondamentale della giustizia civile è quello di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini oltre che quelli degli operatori economici”.

Per la Ministra, i cardini della riforma sono due: “rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e, aspetto tutt’altro che secondario, stimolare una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti, contrastando gli eccessi di litigiosità. Per questo si valorizzano con importanti incentivi fiscali gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”. 

La Guardasigilli ha inoltre precisato che “Il ruolo fondamentale della giustizia civile è quello di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini oltre che quelli degli operatori economici”.

L’esenzione fiscale negli accordi di mediazione

Il riconoscimento dei benefici fiscali esprime il regime di favore che l’ordinamento intende riservare a qualche istituto giuridico, come la “mediazione”, procedura finalizzata alla conciliazione delle parti, ovvero alla “composizione della controversia”, e che si pone all’interno dell’area cd. ADR (alternative dispute resolution), e che ricomprende tutte quelle procedure alternative alla giurisdizione (arbitrato, negoziazione assistita, ecc…) con funzione deflattiva del contenzioso civile giudiziario.

In particolare, già il D.Lgs. n. 28 del 2010 (art. 17, c. III), aveva previsto un incentivo fiscale in favore di quelle parti che riescano a comporre la controversia tramite un accordo di mediazione: “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”. A ciò si aggiunga che il comma II del medesimo art. 17 prevede che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” vadano esentati dal pagamento di imposte di bollo, spesa, diritto o tassa di qualsiasi specie e natura.

La V Sezione della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza del 16 giugno 2020, n. 11617, ha ribadito che “l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di interpretazione analogica.” Per l’effetto, non va demandato ad un successivo atto notarile, che recepisca nella forma dell’atto pubblico, un accordo di mediazione già firmato davanti al relativo Organismo, pena il venir meno dei benefici fiscali. In altre parole, l’esenzione contemplata all’art. 17, comma III, del D. Lgs. 28/2010, viene riservata unicamente all’accordo di mediazione.

Incentivi fiscali per negoziazione assistita ed arbitrato

Anche il ricorso alla negoziazione assistita e alle procedure arbitrali gode di incentivi fiscali, promossi per favorire il ricorso alla cd. “degiurisdizionalizzazione” delle controversie civili. 

In particolare, si tratta di un credito di imposta che le parti possono ottenere commisurato al compenso riconosciuto all’avvocato che le assiste, e fino alla concorrenza di 250 euro. 

L’incentivo era stato previsto dall’art. 21-bis del d.l. n. 83 del 2015, ed in seguito è stato reso permanente dall’art. 1, comma 618, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del2015). 

Possono presentare domanda le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza medesima, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con esito positivo, ovvero di arbitrato concluso con lodo, per il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato al compenso, e fino alla concorrenza di 250 euro. La procedura finalizzata all’ammissione all’incentivo è stata poi disciplinata dal decreto interministeriale 30 marzo 2017.



TAG: PNRR - Next Generation EU e Recovery Fund