Nel Quadro RU delle dichiarazioni dei redditi 2022, quest'anno andranno indicati i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali previsti sia dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che dalla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Dovranno quindi essere esposti, i crediti d’imposta, istituiti dall’articolo 1, commi da 185 a 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore dei soggetti passivi che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nonchè quelli previsti dalle modifiche della Legge di Bilancio 2021.
Ricordiamo che la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020) aveva rafforzato la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati:
La novità di quest’anno possono essere così sintetizzate:
Riepiloghiamo schematicamente nella tabella seguente
Periodo investimento | Tipologia investimento | Misura del credito |
Investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 | Beni materiali NON 4.0 | 6% |
Beni materiali 4.0 | 40% fino a 2,5 Mln 20% oltre 2,5 Mln fino a 10 Mln | |
Beni immateriali 4.0 | 15% fino a 700.000 euro | |
Investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 | Beni materiali ed immateriali NON 4.0 | 10% 15% (lavoro agile) |
Beni materiali 4.0 | 50% fino a 2,5 Mln 30% oltre 2,5 Mln fino a 10 Mln 10% oltre 10 Mln fino a 20 Mln | |
Beni immateriali 4.0 | 20% fino a 1 Mln |
Il nostro file excel per il "calcolo del Credito di imposta nuovi investimenti" introdotto dalla legge di Bilancio 2021, consente di simulare il vantaggio fiscale derivante dall’agevolazione e di fare un calcolo di convenienza rispetto al super e iper ammortamento superati, in relazione alla tipologia di investimento e al periodo di riferimento.
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In merito alla Dichiarazione dei redditi 2024 leggi anche Crediti d'imposta beni strumentali 4.0: come indicarli nella dichiarazione 2024
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I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione I del quadro RU distintamente, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della sezione I, utilizzando i diversi codici credito, da esporre nel rigo RU1.
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (istituito dall’art. 1, commi da 185 a 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per ciascuna fattispecie agevolabile si dovranno utilizzare i seguenti codici credito:
Si sottolinea che, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.
Inoltre, nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2021 per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, compilando:
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (istituito dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Ricordiamo che l’art. 1, comma 44, della legge n. 234 del 2021 ha prorogato il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali «Industria 4.0» realizzati fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e ha modificato l’intensità di aiuto.
I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:
Possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, e RU12.
Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.
ATTENZIONE: ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella presente sezione vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
A tal fine, nel rigo RU5 va indicato:
Inoltre, nella sezione IV, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente:
In particolare, nei predetti righi vanno compilate:
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A seguito di queste novità e modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali introdotto in precedenza dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 185 a 197), a seconda del momento in cui è stato effettuato l'investimento, si possono avere situazioni in cui i due regimi si sovrappongono.
Per questo motivo, a supporto delle aziende e dei professionisti, abbiamo aggiornato il Foglio di calcolo in excel Credito di imposta beni strumentali (excel) che consente di simulare il vantaggio fiscale derivante dall’agevolazione e di fare un calcolo di convenienza rispetto al super e iper ammortamento superati, che andiamo ora a descrivere con alcuni esempi di calcolo.
La società Brunori S.r.l. ha acquistato, in data 15.03.2021, un Banco di bloccaggio conforme agli standard industria 4.0, per un valore di 84.000 euro + IVA.
Trattandosi di un bene strumentale materiale 4.0, nel 2021, è previsto un credito d’imposta del 50% (84.000 x 50% = 42.000 euro).
Il credito spettante, pari a 14.000 euro, è stato utilizzato nel 2021 (esercizio di interconnessione del bene) in compensazione F24 (42.000/3 = 14.000 euro).
Con il supporto del foglio di calcolo Credito di imposta beni strumentali (excel) è possibile determinare l'importo del credito spettante e la relativa indicazione nei righi del Quadro RU del Modello Redditi 2022.
La società Byte spa ha acquistato un software NON 4.0 in data 01.06.2021 per un valore di 24.000 euro + IVA.
Trattandosi di bene strumentale immateriale non 4.0, in base alla Legge di bilancio 2021, spetta un credito d’imposta del 10% (24.000 x 10% = 2.400 euro). In data 18.01.2022 il credito spettante di 2.400 euro è stato utilizzato integralmente in compensazione F24 (società con ricavi inferiori ai 5 Milioni di euro).
Gli esempi sono stati sviluppati con l'utilizzo del Foglio di calcolo "Credito di imposta beni strumentali (excel)" Ti può inoltre interessare l'aggiornatissimo e-book Credito di imposta beni strumentali (e-Book 2022). |
Il credito d’imposta resta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma l’utilizzo passa da cinque quote annuali di pari importo, a tre quote annuali di pari importo a decorrere:
I soggetti con ricavi o compensi di ammontare inferiore ad 5 milioni euro che effettuano investimenti agevolabili nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021 possono utilizzare in compensazione il credito d’imposta in un’unica soluzione (comma 1054).
L'articolo 20 del Decreto Sostegni Bis n. 73/2021, aggiungendo il comma 1059-bis all’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, ha previsto che:
il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi possa essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale (in luogo delle ordinarie tre quote annuali di pari importo) indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto beneficiario (prima di questa modifica, la facoltà di fruizione in un’unica rata era prevista per i soli soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro), ampliando così le casistiche di fruizione in unica soluzione del credito d’imposta.
L’utilizzo del credito d’imposta in un’unica soluzione resta precluso per le seguenti tipologie di investimenti:
La fruizione del credito è tendenzialmente libera in quanto non soggetta ai limiti di utilizzo generali dei crediti fiscali quali:
La legge di bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare:
Leggi anche l'articolo Credito d'imposta beni strumentali 4.0: proroghe e nuove aliquote nel ddl di Bilancio 2022
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