Dal 31 dicembre 2020 sono in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in default che hanno introdotto metodologie e criteri molto più severi rispetto a quelli precedentemente utilizzati.
Fino alla data indicata, infatti, l’automatica classificazione in default delle imprese avveniva in presenza di arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che il cliente aveva nei confronti della propria banca.
Con le nuove regole, invece, si prevede l’automatismo quando si è in presenza di un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
La portata della norma, soprattutto in questa fase economica resa sicuramente più critica a causa dell’emergenza sanitaria, è di assoluto rilievo per le conseguenze che ne possono derivare.
In primo luogo non possono più effettuarsi compensazioni e ciò vuol dire che, se anche vi fosse disponibilità in un’altra linea di credito, questa non può essere considerata utile per sanare la situazione.
In secondo luogo, in linea generale, lo stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento genera, sempre in automatico, il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.
In terzo luogo possono esserci effetti negativi anche sulle altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Per le imprese è dunque diventato indispensabile, per evitare il rischio di un totale deterioramento nei confronti della banca, rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, anche per importi di piccola entità.
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Questo articolo è estratto dal libro “Come difendersi dalla centrale rischi e dal default del conto corrente” a cura di Marcella Caradonna, pubblicato da Maggioli editore a maggio 2021
Il regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575 sui requisiti di capitale delle banche (c.d. Capital Requirements Regulation – CRR) prevede all’art. 178 disposizioni sul default di un debitore, dando mandato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull’applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea di adottare un regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni in base alle indicazioni contenute nelle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.
L’EBA, di conseguenza, il 28 settembre 2016 ha reso pubbliche sia le linee guida in materia di definizione di default, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza”.
La Commissione Europea con il regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017 ha, a sua volta, determinato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.
Con la comunicazione del 26 giugno 2019, la Banca d’Italia dà informazioni sulle modifiche introdotte alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, che tengono conto di quanto previsto dal citato regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea e delle linee guida EBA in materia di definizione di default.
Nel 2020 la banca d’Italia ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito all’applicazione della norma.
In relazione alle disposizioni brevemente riepilogate nel precedente paragrafo con le nuove regole è necessario prestare molta attenzione sia all’entità dell’arretrato che al tempo per il quale esso perdura.
Per quanto attiene la dimensione dell’importo che viene “attenzionato” dall’istituto di credito, tecnicamente si fa riferimento ad una cosiddetta soglia di rilevanza determinata da una componente assoluta ed una relativa.
Perché, infatti, si inneschi l’automatismo nel default è necessario essere in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
È bene sottolineare che il superamento della soglia di rilevanza va calcolato con riferimento a tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo, inserendo anche le esposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria o delegazioni di pagamento presenti nel bilancio della banca che rientrano nel calcolo delle soglie.
È, inoltre stato introdotto il divieto di compensazione per cui non è più possibile usare, per eliminare l’esposizione, l’eventuale capienza in altre linee di credito.
La presenza di ritardi nei pagamenti e di anomalie nei rapporti produce sempre effetti negativi nel rapporto con la banca poiché conduce un inevitabile deterioramento del rating, tuttavia l’automatismo si innesca solo al superamento dei parametri sopra indicati per un periodo di tempo oltre i 90 giorni.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, che presentano un’esposizione verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, la componente assoluta della soglia di rilevanza è ridotta a 100 euro.
È opportuno sottolineare che le nuove regole devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing).
Questo articolo è estratto dal libro “Come difendersi dalla centrale rischi e dal default del conto corrente” a cura di Marcella Caradonna, pubblicato da Maggioli editore a maggio 2021
Con i parametri sopra definiti, come già specificato, la classificazione di impresa in default avviene in maniera automatica solo se tale situazione perdura per più di 90 giorni consecutivi.
I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole.
Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.
Va rammentato che la banca ha, comunque, sempre, come prima del 31 dicembre 2020, la possibilità di classificare il cliente in default anche in assenza di ritardi rilevanti perduranti da oltre 90 giorni.
Tale scelta può, infatti, essere effettuata anche in quelle situazioni nelle quali vengano individuati segnali che rendono incerto o molto difficile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione delle eventuali garanzie acquisite.
Questo articolo è estratto dal libro “Come difendersi dalla centrale rischi e dal default del conto corrente” a cura di Marcella Caradonna, pubblicato da Maggioli editore a maggio 2021.