Speciale Pubblicato il 28/05/2021

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Assistenza fiscale e attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi

di Dott.ssa Ferrantino Antonietta

Visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria: normativa e risvolti pratici



Il legislatore prevede che CAF e professionisti abilitati possano garantire, attraverso appositi controlli, il corretto adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, agevolando e snellendo, contemporaneamente, la successiva attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Tale attività riguarda tutte le dichiarazioni fiscali: dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, IRES, IRAP, dichiarazione IVA e dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770).

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Visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria: definizione e normativa di riferimento

Rappresentano i livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuite dal legislatore a soggetti esterni all'amministrazione finanziaria (d.lgs. N° 241/1997).

Il visto di conformità (cosiddetto “visto leggero”, di cui all'art. 35 comma 1 lettera a del d. lgs. N° 241/1997) garantisce la corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione e i documenti ad essa relativi, come i risultati del bilancio, le scritture contabili, la documentazione comprovante le spese da dedurre e da detrarre e tutti gli altri eventuali documenti allegati : per fare un esempio banale, in caso di dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, attesta la corretta applicazione della disciplina delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni dall'imposta, in base ai documenti di spesa esibiti.

L'asseverazione (art. 35 comma 1 lettera b del d.lgs. N° 241/1997) riguarda invece, nello specifico, gli ISA ( indici sintetici di affidabilità) – e quindi solo le imprese a cui sono applicabili - e attesta che gli elementi contabili ed extracontabili utilizzati per la compilazione del modello, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra eventuale documentazione idonea; banalmente, il costo di un bene strumentale riportato negli ISA, deve corrispondere a quello annotato in contabilità.

Visto ed asseverazione vengono rilasciati su richiesta del contribuente; i soggetti legittimati a svolgere tale attività - a condizione che abbiano tenuto le scritture contabili e predisposto le relative dichiarazioni - sono specificamente individuati dal legislatore:

E' necessario che siano in possesso dell'abilitazione ai servizi telematici Entratel e che abbiano inviato una comunicazione preliminare all'Agenzia delle Entrate, che prevede l'indicazione di una serie di dati e documenti da allegare; il contribuente che ne avesse bisogno può, pertanto, consultare l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto sul sito dell'Agenzia, seguendo il percorso: professionisti o intermediari > comunicazioni > visto di conformità e professionisti abilitati > professionisti abilitati. 

Riassumiamo nella seguente tabella le formalità necessarie per  poter essere abilitati al rilascio del visto di conformità

Formalità preliminari al rilascio del visto di conformità 

Il professionista è tenuto a inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione, da rendere ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, nella quale indicherà: 

  • i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la partita IVA; 
  • il suo domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale; 
  • il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente associato; 
  • la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa.
Documenti da allegare alla comunicazione 
  • Copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
  • dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza; 
  • dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

 

La certificazione tributaria (cosiddetto “visto pesante”, di cui all'art. 36 del d.lgs. N° 241/1997), infine, riguarda i soli contribuenti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria ed attesta che il contribuente ha correttamente applicato le norme tributarie sostanziali nella tenuta delle scritture contabili.

Attenzione, il rilascio della certificazione ad un contribuente – per il quale abbia tenuto la contabilità e predisposto le dichiarazioni - è subordinato a due condizioni:

  1. nei confronti dello stesso, il professionista deve aver già rilasciato il visto di conformità e, se applicabili gli ISA, l'asseverazione (ove non applicabili, la certificazione è rilasciata anche in assenza di asseverazione);
  2. il professionista deve preventivamente effettuare i controlli indicati annualmente con decreto del MEF, che si sostanziano nella verifica, per ogni singola componente di reddito (es. ammortamenti, sopravvenienze,...) del rispetto delle norme specifiche che le disciplinano e dei principi generali previsti dal TUIR; nell'operare tali controlli il professionista dovrà tener conto anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro e revisori contabili.

Soggetti “certificatori” possono essere esclusivamente i revisori contabili, i consulenti del lavoro e i dottori commercialisti che esercitino la professione da almeno 5 anni.

Tutte queste attività si concretizzano con l'apposizione del codice fiscale e della firma negli appositi spazi presenti nei vari modelli di dichiarazione.

Risvolti pratici

Il visto di conformità, già obbligatorio per ottenere determinati benefici – su tutti le compensazioni tra crediti fiscali superiori a determinati importi - è argomento di particolare importanza attualmente, in quanto necessario per ottenere l'agevolazione fiscale più discussa del momento, il cosiddetto “Superbonus 110%”introdotto dal Decreto Rilancio.

In sede di controllo formale delle dichiarazioni munite di visto, l'Agenzia delle Entrate trasmette le richieste di documenti e chiarimenti direttamente al professionista che lo ha rilasciato.         

Va sottolineato, come accennato all'inizio, che l'apposizione del visto, dell'asseverazione  e della certificazione, consentono all'Amministrazione finanziaria di condurre i controlli in modo più “snello”: basti pensare che il rilascio di una certificazione tributaria regolare  permette di evitare l'accertamento induttivo in relazione al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.                                                                                                     



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