Con risposta alla istanza di interpello (n. 253 del 15/04/2021) l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti ai quesiti rivolti da una cooperativa sociale di tipo “A”, così come definita dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritta all’Albo delle Società Cooperative nella sezione “cooperative a mutualità prevalente” e, in particolare, nella categoria delle cooperative sociali.
Nello specifico, la cooperativa dichiara di usufruire di specifiche disposizioni di favore, in quanto è una ONLUS di diritto, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997 e risulta anche iscritta anche nella categoria di produzione e lavoro-gestione servizi (tipo A).
Sul punto, l’istante rappresenta anche di esercitare la propria attività assistenziale, educativa e sociale senza scopo di lucro nel settore della disabilità per persone adulte. Tale attività istituzionale viene svolta anche su edifici di proprietà della Cooperativa, che necessitano di specifici interventi di riqualificazione energetica di (ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, legge n. 296 del 2006 e dell’art. 14, decreto legge n. 63 del 2013); inoltre anche interventi di efficienza energetica, nonché antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui al decreto legge n. 34 del 2020.
Peraltro, l’ente in questione dichiara che, nel periodo di imposta in cui verranno effettuati i lavori, risulterà assoggettata alla disciplina IRES e “percepirà, presumibilmente, esclusivamente reddito di impresa” (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR).
In aggiunta, alla stessa cooperativa sociale a mutualità prevalente, si applicano le regole di tassazione di cui all’articolo 2, comma 36-bis e 36-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, in relazione agli utili destinati esclusivamente alle riserve indivisibili.
Inoltre, proprio perché la stessa è iscritta anche nella categoria “attività esercitata produzione e lavoro-gestione servizi (tipo a)”, gode delle agevolazioni previste all’articolo 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sulla base delle norme agevolative alla stessa applicabili, l’ente istante dichiara che “avendo poi destinato integralmente a riserve indivisibili (precluse alla distribuibilità tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento), oltre che ai Fondi mutualistici ex L. 59/1992 nella misura prevista dalla Legge, gli utili di esercizio registrati nel corso dei vari esercizi sociali, si è verificato un pressoché totale abbattimento della base imponibile ai fini IRES”. Relativamente, alle altre tipologie di reddito previste dall’ articolo 6 del TUIR, fa invece presente che non percepirà alcun reddito fondiario, di capitale né redditi diversi.
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In relazione agli interventi di riqualificazione energetica globale, si ricorda che questi consistono in attività di «riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192» (v. art. 1, comma 344, legge n. 296/2006).
Sul tema, si rimanda alla circolare n. 30/E del 2020 in cui si chiarisce che detti interventi non possono essere inclusi tra gli interventi trainati ai fini del Superbonus.
Infatti, proprio con la precedente circolare n. 36/E del 2007 è stato precisato che data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L’intervento di cui al citato art. 1. comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus.
Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la “scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni”.
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare n. 24/E del 2020 ha stabilito che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che:
Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo previste.
Viene inoltre, chiarito che il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali non possono esercitare neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
In applicazione dei predetti principi, con la già citata circolare 30/E del 2020, è stato ulteriormente chiarito che possono tuttavia accedere al Superbonus tutti i soggetti passivi che “astrattamente” possono essere titolari della predetta detrazione, indipendentemente dalle peculiari modalità di tassazione del reddito, come nel caso del titolare di solo reddito fondiario, derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale, escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del TUIR di importo pari alla rendita catastale.
Sempre con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, ai sensi del comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, risulta che tale agevolazione può applicarsi agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS); per tali enti, come detto in precedenza, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale.
Nondimeno, con riferimento al caso di specie, è necessario operare una sommaria ricostruzione delle agevolazioni fiscali di cui gode la società cooperativa al fine di determinare se la stessa abbia diritto a fruire del Superbonus e, in particolare, se possa esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 afferma che «non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento».
In particolare, una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all’articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento (ma non al venticinque per cento).
Pertanto, in applicazione dei criteri forniti con le citate circolari n. 24/E e n. 30/E del 2020, qualora la cooperativa istante: