In riferimento alle imposte indirette e, in particolare, al dettato dell’articolo 82, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, nella parte in cui prevede l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, diverse amministrazioni regionali, enti no profit e stakeholders, hanno rivolto specifici quesiti per ottenere un chiarimento sulla portata e sull’applicazione della richiamata disposizione.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Con risposta all’istanza di interpello n. 22 del 8 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al quesito avanzato da un ente religioso in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato (Odv) ed iscritto al corrispondente Registro, il quale sosteneva di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro in proposito della registrazione di un contratto di convenzione con il Comune circa l’accesso ai contributi derivanti dalla destinazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal Comune.
L’Agenzia delle Entrate sul punto evidenzia come a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), con Risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E, sono stati già forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni previste, ai fini dell’imposta di bollo e di registro, per gli atti posti in essere dagli enti del Terzo settore.
Inoltre, in riferimento al regime transitorio, la recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (18 maggio 2020 n. 4314) conferma che ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 per le ODV (ma anche per le ONLUS e APS) regolarmente iscritte nei registri di settore, si applica l’esenzione delle imposte in esame in via transitoria e nelle more della istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (quindi decorrere dal primo gennaio 2018).
Ti potrebbe interessare L'applicazione dell'imposta di Bollo ebook 2021
Facendo dunque riferimento alla lettera della norma, l’articolo 82 del CTS al comma 3 (così come modificato dall’articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105), dispone che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro».
In altri termini si stabilisce un particolare regime di favore per le organizzazioni di volontariato che possono usufruire dell’esenzione dell’imposta di registro per «gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività» istituzionale dell’ente. Viene, dunque rispristinata l’esenzione già prevista fino al periodo di imposta 2017, dall’art. 8, comma 1, Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Di contro, per tutti gli altri ETS l’esenzione si riferisce solo ad eventuali modifiche statutarie poste in essere per adeguare gli Statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore. Il legislatore ha disposto tale norma per non gravare gli enti no profit di oneri amministrativi dovuti in seguito ad una specifica disposizione di legge che richiede, appunto, l’adeguamento alla normativa recentemente emanata in materia di Terzo settore. Tuttavia, ha stabilito che ogni altra eventuale modifica statutaria posta in essere a discrezione dell’ente risulti soggetta alla normale imposizione.
Per altro verso, l’art. 82, al comma 5 dispone invece l’esenzione dall’imposta di bollo «per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore» e, quindi, senza alcuna differenziazione di tipologia di enti.
Infine, per completezza, si chiama anche il comma 4 dell’art. 82 che, sempre in materia di imposta di registro (e ipocatastale) ne stabilisce l’applicazione in misura fissa, «per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore».