Speciale Pubblicato il 14/04/2023

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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le regole 2023

di Redazione Fisco e Tasse

La riforma dello sport istituisce un registro dedicato alle attività sportive dilettantistiche attivo dal 31 agosto 2022 sul sito del dipartimento dello sport



Viene pubblicato il Decreto 24 marzo 2023 del Dipartimento dello sport con il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 

Ricordiamo che, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è attivo dal 31 agosto 2022.

Il nuovo decreto ribadisce che il registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi dell’art 100 comma 1 del DLgs. n. 36/2021. Inoltre, l’iscrizione è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.

Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu.

Il Nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport, è gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.a. 

Il nuovo regolamento sostituisce il precedente del 2022.

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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le funzioni

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. 

Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).

Registro attività sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti all'iscrizione

Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati. 

Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritti in una sezione speciale. 

Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata e l’operatività si articola, al momento, in due sezioni: 

L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all’interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

Registro attività sportive dilettantistiche: requisiti

L'iscrizione al registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l’indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all’atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne. 

Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo. 

Registro attività sportive dilettantistiche: modalità di iscrizione

In merito alla modalità di iscrizione:

Registro attività sportive dilettantistiche: nullità della iscrizione

La nullità e l'annullamento delle iscrizioni ricorrono nei seguenti casi:



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