Speciale Pubblicato il 12/04/2022

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I casi di esonero dalla presentazione del 730 o del Modello Redditi 2022

di Rag. Lumia Luigia

Chi sono i contribuenti esonerati dal presentare il modello dei Redditi o 730/2022: l'esonero spetta quando non sono dovute imposte e non si è obbligati alle scritture contabili



Non sempre anche se si hanno redditi si ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi o il modello 730.

Gli esoneri dalla presentazione sono abbastanza articolati e quindi bisogna prestare molta attenzione.

Vediamo di seguito l'elenco di  tutti i casi di esonero dalla presentazione del modello 730/2022 o del Modello dei Redditi visto che in tanti casi questi due modelli sono intercambiabili.

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Quando vi è sempre l'obbligo di dichiarazione

Non è mai esonerato dalla presentazione della dichiarazione:

E’ sempre possibile presentare la dichiarazione, anche se esonerati, quando si ha interesse a recuperare le detrazioni spettanti per oneri sostenuti o chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamenti che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021.

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I casi di esonero

Fuori da questi casi si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione se:

  1. Si possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33. L’imposta si calcola sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, ritenute 
  2. Si possiede solo l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
  3. Si possiedono redditi da Lavoro dipendente o pensione certificati dal sostituto di imposta obbligato a trattenere le imposte, e nel caso di piu’ sostituti a condizione che l’ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio su tutti i redditi. 
  4. Si possiedono Redditi di Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, purchè sussistano le condizioni indicate nei precedenti punti (fabbricato locato in comune diverso da dove si abita, certificazione dei redditi da parte dell’ultimo sostituto di imposta con conguaglio) 
  5. Si possiedono redditi derivanti da Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche) 
  6. Si possiedono Redditi esenti quali ad esempio: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali 
  7. Si possiedono Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), quali ad esempio  interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico 
  8. Si possiedono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta quali ad esempio gli  interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

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Altri casi di esonero con limite di reddito

Altri casi di esonero sono legati a limiti di reddito in quando le detrazioni spettanti azzerano le imposte. Si tratta di chi possiede un reddito uguale o inferiore a:

N.B.In tutti i casi si intende l’abitazione principale e le pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

Inoltre il reddito di lavoro o pensione deve riferirsi a un periodo non inferiore a 365 giorni.

Occorre sempre procedere alla verifica che le detrazioni indicate nelle certificazioni per coniuge e familiari devono spettare al 31 dicembre e che non ci siano da versare conguagli per addizionali comunali e regionali. 



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