La novità di maggior rilievo della Legge 18/12/2020 n. 176 riguarda l’introduzione dell’art. 14-quaterdecies. Nel nostro ordinamento è la prima volta che entra in vigore una norma che prevede l’esdebitazione, a determinate condizioni, del debitore che non ha nulla da offrire ai creditori; il Legislatore ha deciso di anticipare quanto già contenuto nell’art. 283 del CCII, riproponendo l’identico testo. Si pone come ulteriore procedura rispetto alle atre tre previste dalla legge istitutiva e sicuramente sarà molto appetibile.
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Le condizioni sono:
La valutazione di rilevanza di cui al comma 2 dell’art. 14-quaterdecies, deve essere considerata su base annua, dedotte le spese per la produzione del reddito e quanto occorrente per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, commisurato all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013.
Alla domanda di esdebitazione, da presentare al Giudice competente tramite l’OCC, occorre allegare:
L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni | Art. 14-quaterdecies comma 4 lett. a |
L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte | Art. 14-quaterdecies comma 4 lett. b |
L’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori | Art. 14-quaterdecies comma 4 lett. c |
La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore. | Art. 14-quaterdecies comma 4 lett. d |
L’indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutando il reddito ed in necessario per un dignitoso tenore di vita | Art. 14-quaterdecies comma 5 |
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Il Giudice, ai sensi dell’art. 14-quaterdecies commi 7 e 8:
Contro la decisione del Giudice è ammesso il reclamo ai sensi del comma 8 dell’art. 14-quaterdecies.
Per questa procedura all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), spettano i seguenti compiti:
Presentare la domanda di esdebitazione | Art. 14-quaterdecies comma 3 |
Essere di ausilio nella predisposizione della documentazione | Art. 14-quaterdecies comma 3 lett. a-b-c-d |
Predisporre la relazione particolareggiata | Art. 14-quaterdecies comma 4 lett. a-b-c-d |
Indicare nella relazione particolareggiata il comportamento del finanziatore | Art. 14-quaterdecies comma 5 |
Comunicare il decreto al debitore ed ai creditor | Art. 14-quaterdecies comma 8 |
Compiere le verifiche, su richiesta del Giudice, per accertare l’esistenza di sopravvenienze nei 4 anni successivi | Art. 14-quaterdecies comma 9 |
Una delle maggiori novità riguardanti la disciplina del nuovo sovraindebitamento, che non era presente nella Legge 3/2012, è la possibilità per i debitori meritevoli di ottenere, quando non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità presente o futura, il beneficio dell’esdebitazione a costo zero, tenendo conto di quanto serve per una vita dignitosa. In caso di esdebitazione del debitore incapiente, i compensi spettanti all’OCC sono ridotti alla metà. Le sue funzioni non terminano con il decreto di concessione dell’esdebitazione emesso dal Giudice, in quanto è prevista una ulteriore coda di 4 anni per verificare e accertare eventuali sopravvenienze ai sensi dei commi 1 e 2.
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