La rivalutazione dei beni prevista dall’art. 110 del DL 104/2020 pone alcuni interrogativi in merito alla problematica di rispettare la durata di vita utile del bene.
Come e' noto, delle tre tecniche ammesse, cioe' :
1 - rivalutazione del solo costo storico
2 - rivalutazione con diminuzione/azzeramento del solo Fondo di ammortamento
3 - rivalutazione sia del costo storico sia del Fondo di ammortamento
solo la terza puo' garantire l'immodificabilita' della vita utile del bene perche' il processo di ammortamento termina alla stessa scadenza originaria.
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Esemplificando:
- costo originario bene = 100
- fondo ammortamento al 31.12.2020, post stanziamento quota 10% inerente il 2020 = 70, per cui il valore contabile netto e' (100-70)= 30
- valore stimato del bene al 31.12.2020 = 60
In questo caso, adottando il metodo 3, si deve rivalutare il costo storico da 100 a 200, il Fondo ammortamento da 70 a 140, cosi' otteniamo un valore contabile netto di (200-140)= 60, pari al valore del bene.
Nel 2021, 2022 e 2023 ammortizzeremo 20+20+20 affinche' la durata di vita utile del bene rimanga invariata.
Contrariamente a quanto da noi esemplificato, in alcuni esempi della stampa specializzata viene fatto riferimento al costo del bene ed al suo Fondo al 31.12.2019.
Riteniamo non corretto fare riferimento all'esercizio precedente in quanto la norma prevede che la rivalutazione sia l'ultima operazione contabile da farsi dopo lo stanziamento della quota d'ammortamento 2020.
Tra l'altro, riferendosi ai valori esistenti al 31.12.2019, non si lascia invariata la durata del bene, rimanendo uno scampolo di ammortamento anche per il 2024.
L'equivoco nasce forse dal richiamo che il DL 120/2020 effettua alla L. 342/2000. Ma il richiamo ha un tenore residuale in quanto viene detto "in quanto compatibile".
A nostro modesto parere cio' non e' "compatibile" in quanto la L. 342/2000 e il suo Decreto applicativo (Decr. 13.4.2001 n. 162), prevedeva l'efficacia della rivalutazione gia' nell'esercizio in cui si rivalutava, per cui i valori ed i calcoli della rivalutazione dovevano riferirsi al 31.12 del precedente esercizio.
L'attuale legge invece rinvia l'efficacia al successivo esercizio (2021) ed i valori di rivalutazione devono riferirsi al 31.12.2020, cioe' al CORRENTE esercizio. Infatti analizzando il vecchio Decreto 13 aprile 2001, n. 162 - Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si legge al punto 3:
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
Pertanto la differenza consiste proprio in questo: l'efficacia dell'allora legge di rivalutazione era immediata e le quote d'ammortamento andavano calcolate sui valori rivalutati, pertanto era necessario riferirsi per i calcoli ai valori contabili dell'esercizio precedente.
In conclusione, nel caso di rivalutazione con la tecnica contabile della rivalutazione del cespite e del Fondo d'ammortamento, riteniamo corretto partire dai valori contabili al 31.12.2020, considerando anche la quota d'ammortamento stanziata per quell'esercizio.