A che spetta il contributo a fondo perduto del DL Sostegni
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla emergenza epidemiologica è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che:
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del DL Sostegni
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti suddetti.
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L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale:
La suddetta percentuale può essere pari:
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui si è detto rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA
Per alcuni esempi di calcolo del contributo leggi
Contributo a fondo perduto DL Sostegni: come richiederlo e alcuni esempi di calcolo
Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile inviare telematicamente l'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto disposto dall’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021 n.41 così come previstp dal Provvedimento 77923/2021 del 23 marzo 2021 dall’Agenzia delle Entrate.
Scarica il Modello con le relative istruzioni
L’istanza deve contenere le seguenti informazioni:
L’istanza deve contenere inoltre:
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 mediante:
L’Istanza può essere trasmessa direttamente:
Per approfondimento si legga Chi può presentare l'istanza per il fondo perduto del Decreto Sostegni?
Attenzione va prestata al fatto che in caso di errore, si può presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.
Per approfondimenti sui controlli dell'Agenzia delle Entrate si legga Fondo perduto P.IVA: i controlli dell'Agenzia delle Entrate prima della erogazione
Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
Successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene inviata una seconda ricevuta.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto - Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Si specifica che qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata.
Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”
Rinuncia al contributo a fondo perduto del DL Sostegni
È possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio, l'istanza di richiesta così come l'istanza di rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui ai punti precendenti.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
L’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Si precisa che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.