Speciale Pubblicato il 24/03/2021

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La notifica ai soggetti “irreperibili” nel processo tributario

di Gabbanelli Avv. Lara

Accertamento tributario e perfezionamento della notifica di cartelle esattoriali: nota a Cass., ordinanza n. 5864 del 03.03.2021



Con ordinanza n. 5864 del 03.03.2021, la Corte di Cassazione, Sez. VI, ha accolto il ricorso da parte dell’Amministrazione finanziaria, che lamentava la decisione della CTP Torino prima e della CTR Piemonte, poi, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso molteplici cartelle di pagamento relative al pagamento ICI, per mancanza di documentazione idonea a verificare la regolarità della notifica.

In particolare, l’Agente della riscossione riteneva che la mancata esibizione delle cartelle non pregiudicasse la validità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Di contro, la CTR Piemonte riteneva tale argomentazione non applicabile al caso di specie, in cui il contribuente era risultato irreperibile nella procedura di notificazione. In tal caso, l'obbligo di conservare la documentazione attinente alla causa, ovverosia le cartelle oggetto di contestazione, non si esaurisce nei 5 anni previsti per legge: la sola attestazione di irreperibilità, in presenza di una specifica contestazione da parte del contribuente sull'assenza del requisito rende incompleta e quindi inattendibile la documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dall'assenza di querela di falso da parte del contribuente.

Propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate criticando, in particolare, la decisione nella parte in cui fa discendere automaticamente dalla contestazione da parte del contribuente della propria irreperibilità l’onere da parte dell’Agenzia di produrre le cartelle esattoriali su cui si fonderebbe il credito.

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato alla CTR del Piemonte affinché provveda, in diversa composizione, all'esame dei motivi e alla liquidazione delle spese di legittimità.

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Perfezionamento della notifica ai soggetti “irreperibili”

La Suprema Corte precisa come la CTR Piemonte, ritenendo irrituale la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., a causa della mancata produzione delle cartelle esattoriali su cui poggiava la pretesa impositiva, sia incorsa in errore.

In effetti, secondo la Corte, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c. (notifica a soggetti irreperibili) si prevede il deposito di copia dell’atto da notificarsi presso la casa comunale dell’ultima residenza conosciuta, “se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77”.

Per poter procedere in tal senso sarà necessario che la nuova residenza del destinatario non sia agevolmente accertabile tramite l’ordinaria diligenza. In tal senso si veda Cass. sent. n. 11360/05, secondo la quale “qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall'art. 143 c.p.c. ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza”.

Una volta che l’Ufficiale giudiziario (o altro soggetto legittimato alla notifica) abbia provveduto ai sensi dell’art. 143 c.p.c, e, dunque abbia depositato presso la casa comunale del Comune di ultima residenza conosciuta l’atto, la notifica potrà dirsi perfezionata nel ventesimo giorno successivo al compimento di dette formalità.

Nel caso di specie, le notifiche delle varie cartelle esattoriali erano state notificate presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe e i relativi avvisi di ricevimento erano stati depositati in causa.

Nella relata dei vari atti notificati il messo aveva indicato che il contribuente risulta sconosciuto dai vicini da me interrogati" e che il plico contenente gli avvisi è stato depositato presso la casa comunale come emerge dal relativo attestato”.

Pertanto il destinatario delle cartelle poteva dirsi “sconosciuto” -  nell’accezione di cui all’art. 143 c.p.c -  in quanto il messo, nella relata di notifica, aveva dato atto correttamente di aver svolto le ricerche con la dovuta diligenza e di aver acquisito informazioni necessarie sul destinatario.

Considerazioni

Dalla decisione in esame si ricava come la Corte abbia ricondotto la fattispecie in esame alla disciplina generale di cui all’art. 143 c.p.c.

Tuttavia, con specifico riguardo alla disciplina delle notificazioni degli atti e degli avvisi tributari, trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 600/73.

In particolare l’art. 60, lett e) prevede che “quando nel comune (coincidente con il domicilio fiscale individuato ai sensi dell’articolo 58 del medesimo Dpr 600/1973) nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.



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