Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto Sostegni) è entrato in vigore il 23 marzo. Analizziamo le principali novità in materia di riscossione, che peraltro erano già state anticipate dalle bozze messe a disposizione nei giorni scorsi: ci sono molte conferme, ma anche qualche sorpresa.
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Il decreto Sostegni modifica l’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, norma di riferimento per i termini di versamento delle cartelle già notificate prima dell’emergenza Covid 19, ma in modo più limitato di quanto ci si aspettava.
La sospensione dell’obbligo di pagamento, già operativa dall’8 marzo 2020 (o dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all’allegato 1 al d.p.c.m. 1° marzo 2020) fino al 28 febbraio 2021, è ora estesa fino al 30 aprile 2021. Non è stato però, contrariamente a quanto previsto nella prima bozza diffusa, allungato il termine entro il quale pagare i debiti una volta cessata la sospensione: tale termine resta l’ultimo giorno del mese successivo (quindi l’ultimo giorno di maggio) e non il sessantesimo successivo al termine della sospensione.
Sono interessate dall’intervento le scadenze di pagamento di:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione);
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.
Fino al termine indicato, ovvero il 30 aprile, restano inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento. Quanto a queste ultime, nella bozza del decreto era stato previsto che non fossero sospese ma dovessero proseguire, sebbene con una funzione meramente “partecipativa della pretesa”. La versione definitiva elimina questa modifica, per cui le cartelle di pagamento continueranno a non essere notificate fino al 30 aprile 2021.
In perfetta linea con le anticipazioni (e con il comunicato del Mef del 27 febbraio scorso), invece, la proroga dei termini di pagamento delle rate scadute della Rottamazione-ter (artt. 3 e 5 del d.l. 119/2018, e successive modifiche, integrazioni e riaperture dei termini), che sana la posizione di tutti quelli che non hanno rispettato la scadenza del 1° marzo 2021. Sono ora previste due nuove scadenze, e precisamente:
- 31 luglio 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020;
- 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.
Ai fini dell’efficacia della rottamazione è necessario pagare entro i termini sopra indicati, con applicazione (e questa è un’altra anticipazione confermata nel decreto) del comma 14-bis dell’articolo 3 del d.l. 119/2018, che prevede una tolleranza di cinque giorni per non decadere in caso di versamento tardivo di una rata. Quindi, senza alcun aggravio, sarà possibile provvedere ai versamenti dovuti entro il 5 agosto ed entro il 6 dicembre 2021 (perché il 5 cade di domenica).
Altra disposizione di grandissima portata, che riguarda la riscossione, è l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo fino a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che avevamo già avuto modo di analizzare in dettaglio.
Leggi: Decreto Sostegni: Condono debiti fino a 5.000 euro ma non per tutti