Nuova proroga per la cessione del credito al 15 aprile con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 dopo un mese della precedente proroga al 31 marzo intervenuta con Provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374.
Il 15 aprile è quindi il termine ultimo per inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione delle detrazioni o per la richiesta dello sconto in fattura relativa alle spese di cui all’art. 121, DL 34/2020 sostenute nell’anno d’imposta 2020, Superbonus 110%, Sismabonus, ristrutturazioni edilizie.
Vediamo in questa breve guida come procedere, in vista della prossima scadenza del 15/4 alla compilazione ed all'invio della modulistica.
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Ai sensi dell’art. 121, DL 34/2020 è possibile, in luogo della detrazione operata in dichiarazione dei redditi, a fronte di talune spese, optare in alternativa per
Si richiama l’attenzione, in tale contesto, circa il fatto che l’elencazione delle detrazioni cedibili/scontabili, riguarda le spese sostenute nel 2020, pertanto, le ulteriori spese cedibili/scontabili introdotte dalla legge di bilancio 2021 non verranno elencate, in quanto materia di opzione, se sostenute, per l’anno 2021 e successivi (ad esempio la cessione per le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche).
Per comprendere se gli interventi connessi alle spese che il contribuente vuole cedere o scontare, occorre fare riferimento alle indicazioni della Circ. 24/E/2020, sulla base della quale:
Sulla base di quanto esposto fino a questo momento, il contribuente che opta per la cessione delle detrazioni maturate nel 2020 a terzi soggetti sarà chiamato ad inviare esclusivamente in via telematica la modulistica approvata con Provv. 326047/2020 del 12 ottobre 2020, debitamente compilata.
L’invio può avvenire:
La modulistica si compone di una serie di quadri necessari a fornire al fisco tutte le informazioni necessarie circa l’operazione intercorsa fra il contribuente e la/le controparte/i.
nel quadro B andranno indicati i dati catastali che individuano le unità immobiliari interessate dagli interventi.
In particolare sarà necessario discernere nelle apposite caselle se si tratta di un’opzione di cessione della detrazione o di richiesta dello sconto in fattura, andando successivamente ad indicare l’ammontare delle spese e la relativa detrazione.
Da evidenziare, in particolare, il fatto che nel quadro C, sezione I, dati del beneficiario, vi è una casella (n. rate residue) che si presta a molte incomprensioni, ciò per i punti seguenti.
Nella pratica la possibilità di cessione, si ribadisce, riguarda solo le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
La compilazione del quadro D è riservata all’indicazione dei soggetti che acquisiscono le detrazioni cedute da colui che compila la modulistica.
a seguito di tale comunicazione, nel cassetto fiscale del cessionario/fornitore, sarà disponibile la certificazione sulla base della quale si potranno utilizzare i crediti d’imposta maturati a seguito di tale operazione.
I credito potranno venire utilizzati in compensazione orizzontale in F24 oppure a loro volta venire ceduti.
In funzione di quanto detto sopra, occorre anche evidenziare che la possibilità di optare per una delle alternative alla detrazione era già in vigore negli anni passati.
In proposito vedasi l’art. 10, DL 34/2019 (l’anno 2019 è corretto, trattasi di casualità circa il riferimento normativo), co. 2, 3 e 3-ter, che prevedevano la possibilità, ad esempio:
Affermando che quelli sopra non sono gli unici casi elencati, potrebbe accadere che taluni soggetti abbiano acquisito negli anni passati, 2019, misure di credito derivanti dalla detrazione piuttosto elevate e non siano riusciti così a smaltire in compensazione il credito acquisito.
Di fatto, tuttavia, l’art. 1, co. 176, L. 160/2019 ha abrogato tali ipotesi di cessione della detrazione o sconto in fattura rendendo possibile l’ulteriore cessione del credito/detrazione solo fino all’anno 2020 relativamente all’anno 2019 (in merito si faccia riferimento alla Risp. 255/E/2020)
Con l’introduzione dell’art. 121, DL 34/2020 e con il solo riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021 i soggetti in parola, stante l’abrogazione di cui sopra e stante il riferimento agli anni 2020 e 2021 di sostenimento delle spese perderanno le loro quote non potendole più cedere e rendendo vana la prima cessione.
In occasione della razionalizzazione delle misure di detrazione stabilita dal PNRR sarebbe pertanto utile anche una razionalizzazione di tutti questi casi limite.