Speciale Pubblicato il 01/03/2021

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Detrazione interessi passivi mutui ipotecari

di Schiavinato dott. Andrea , Giubileo dott.ssa Serena

Dal contratto di mutuo alla dichiarazione dei redditi, tutti gli elementi da verificare per detrarre correttamente gli interessi passivi del mutuo



A favore di chi accende un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è concessa una detrazione dall’Ir­pef per gli interessi passivi pagati e i relativi oneri accessori. 

La normativa vigente prevede una detrazione annua dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, per un importo non superiore a 4.000 euro

La detrazione d’imposta si deve far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti.

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Questo articolo è estratto dal libro "La tassazione degli immobili 2021" di A.Schiavinato e S.F.Giubileo, pubblicato da Maggioli editore nel mese di febbraio 2021

Requisiti

Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sen­tenza di divorzio, rientra tra i familiari. 

Il divorzio, invece, determina la cessazione di ogni rapporto di parentela; tuttavia, al coniuge che ha trasfe­rito la propria dimora abituale potrebbe continuare a spettare il beneficio della detrazione (per la quota di competenza) se, ad esempio, presso l’immobile continuino a dimorare i propri figli. 

 La dimora abituale generalmente coincide con la residenza anagrafica, tuttavia il contribuente può attestare – mediante autocertificazione – che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici. 

Non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento. La nozione di abitazione principale deve essere sempre riferita a colui che chiede la detrazione degli interessi. Ad esempio, nel caso in cui un genitore cede l’uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un’altra casa di sua proprietà, è quest’ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica. Se il genitore, invece, va ad abitare in una casa che prende in affitto, l’immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale ed il genitore con­serva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.

Qualora l’atto di mutuo non specifichi la circostanza che trattasi di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, la risoluzione ministeriale 147/2006 specifica che vi è la possibilità per il contribuente, come esplicitato anche dalla circolare n. 15 del 2005, di richiedere alla banca mutuante una espressa dichiarazione in cui sia attestata tale circostanza. La banca potrà rendere tale attestazione solo qualora disponga di tali informazioni, per averle acquisite, ad esempio, nel corso dell’istruttoria della pratica di finanziamento o in altra circostanza. 

Infine, qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricor­rere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarando che il mutuo è stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese.

L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto (6 mesi per mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001) e questa condizione deve permanere per tutto il periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni. In assenza di queste condizioni, non si perde comunque il diritto alla detrazione solo nei seguenti casi: 

  1. Trasferimento per motivi di lavoro: si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. 
  2. Ricovero in case di cura: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato. 
  3. Forze armate e Forze di polizia: al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se non si tratta di dimora abituale, essendo sufficiente che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà

Se l’immobile non si utilizza più come abitazione principale il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione prin­cipale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in case di cura). 

Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. 

A chi spetta la detrazione d'imposta

Oneri detraibili

La detrazione d’imposta spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemen­te dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi, con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici, sia per gli oneri accessori. 

Tra gli oneri accessori si segnalano: 

 

Non sono invece ammessi alla detrazione: 

Calcolo della detrazione d’imposta spettante in caso di mutuo superiore al costo di acquisto

Si segnala che, come esplicitato dalla circolare ministeriale 15/2005, la detrazione d’imposta sugli interessi pas­sivi spetta limitatamente alla parte di mutuo corrispondente al valore dichiarato nell’atto. 

In questo caso possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto (ad esempio l’onorario del notaio, le imposte dovute per l’atto di trasferimento immobiliare (registro, Iva, ipotecaria e catastale), le spese per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca, l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, le spese sostenute nei procedimenti esecutivi individuali o concorsuali…). 

Per determinare la parte di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19% occorrerà utilizzare la seguente formula:



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